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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11556/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di una dichiarazione di variazione catastale presentata da un tecnico incaricato, l'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con il quale l'immobile veniva classificato in categoria A/10, classe 1, in luogo della categoria A/2, classe 4 proposta nella variazione DOCFA. Il contribuente impugnava l'atto deducendone la nullità e illegittimità per intervenuta decadenza, per violazione dell'art. 1, comma 3, del D.M. 13 aprile 1994, n. 701, e per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000. Respinto il ricorso e l'appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo lamentava omessa pronuncia ex artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c. sulla censura di carenza di motivazione; con il secondo denunciava violazione dell'art. 55 d.P.R. n. 1142/1949, contestando l'affermazione della CTR secondo cui il mancato accoglimento della variazione era imputabile al contribuente che non avrebbe consentito i sopralluoghi necessari.

La decisione

La Corte ha rilevato che, con memoria depositata prima dell'udienza, il ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso perché l'Agenzia aveva successivamente ripristinato la classificazione originaria dell'immobile in categoria A/2 con provvedimento del 10 maggio 2024. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della valutazione globale del giudizio e dell'assenza di allegazione delle ragioni che avevano determinato la riclassificazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, D.M. 13 aprile 1994, n. 701

    richiamato dal contribuente quale parametro violato per sostenere la decadenza e l'illegittimità dell'atto catastale, ma non esaminato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 3 L. n. 241/1990

    invocato per denunciare il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 7 L. n. 212/2000

    invocato per denunciare il difetto di motivazione dell'atto impositivo

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per la censura di omessa pronuncia del giudice di appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza di merito per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio processuale denunciato

  • art. 55 d.P.R. n. 1142/1949

    invocato dal ricorrente per contestare la ricostruzione della CTR sul mancato accoglimento della variazione catastale e sull'asserita responsabilità del contribuente nel non aver consentito le verifiche

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro della dedotta violazione di legge sostanziale

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione diventa inammissibile quando, prima della decisione, sopravvenga la carenza di interesse del ricorrente per effetto del venir meno dell'utilità pratica perseguita con l'impugnazione.
  • Quando l'atto oggetto di impugnazione sia stato successivamente rettificato o superato in senso conforme all'interesse della parte, la prosecuzione del giudizio di legittimità è preclusa per difetto di interesse attuale e concreto.
  • In presenza di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può compensare le spese ove la vicenda processuale e sostanziale lo giustifichino, specie se non risultano chiarite le ragioni del successivo mutamento dell'assetto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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