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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26565/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale in una controversia tributaria concernente l'impugnazione di un'iscrizione di ipoteca iscritta in dipendenza di cartelle di pagamento relative a tributi di varia natura. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe commesso un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché avrebbe ritenuto insussistente l'interesse a coltivare il ricorso principale dopo il rigetto dell'incidentale, mentre egli aveva chiesto anche l'accertamento dell'estinzione dei debiti tributari. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, lamentando che la Corte territoriale avesse considerato regolarmente notificati gli atti prodromici all'ipoteca nonostante l'omessa affissione alla porta dell'abitazione, e ha censurato la mancata pronuncia sull'estinzione della pretesa impositiva. Con il terzo motivo ha contestato la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo l'errore della decisione che, pur affermando in motivazione la carenza di legittimazione, ne avrebbe poi dichiarato la legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché le questioni sulla notifica delle cartelle e sull'estinzione del credito fiscale erano già state specificamente esaminate e considerate assorbite rispetto all'unico thema decidendum, costituito dall'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca, poi annullata per omessa comunicazione del preavviso. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché costituivano la mera riproposizione dei motivi del precedente ricorso per cassazione, non consentita nel giudizio rescindente di revocazione. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva o errore di fatto, non in un errore di giudizio; deve riguardare un fatto decisivo non oggetto di controversia e risultante incontrovertibilmente dagli atti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa per errore di fatto nei limiti indicati dall'art. 395, n. 4, c.p.c., con ricorso secondo le forme previste.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale parametro di validità della notificazione, in relazione all'omessa affissione alla porta dell'abitazione.

  • art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    richiamato dal ricorrente sulla notificazione delle cartelle di pagamento, nel testo come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012.

  • art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione passiva nel processo tributario.

  • art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    la tutela del contribuente va esercitata mediante impugnazione di specifici atti tributari o della riscossione; il mero accertamento negativo della pretesa fiscale è improponibile dinanzi al giudice tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di esito processuale sfavorevole.

  • art. 398, comma 2, c.p.c.

    la domanda di revocazione deve contenere l'indicazione del motivo di revocazione.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    la domanda deve esporre i fatti di causa rilevanti.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente verificabile e non può coincidere con una diversa valutazione giuridica dell'oggetto del ricorso o con l'interpretazione dell'atto impugnato.
  • Non sussiste errore revocatorio quando la Corte abbia comunque esaminato la questione dedotta, ancorché l'abbia ritenuta assorbita o l'abbia decisa senza prendere in esame ogni singola argomentazione difensiva.
  • Nel giudizio di revocazione avverso una sentenza di cassazione non è consentita la mera riproposizione dei motivi del ricorso originario: la domanda deve individuare specificamente l'errore di fatto denunciato, mentre il riesame del merito potrà venire in rilievo solo nell'eventuale fase rescissoria.
  • Nel processo tributario la tutela va normalmente esercitata tramite impugnazione di atti tipici dell'amministrazione; il mero accertamento negativo generalizzato della pretesa fiscale è improponibile dinanzi al giudice tributario se non è collegato a un atto concreto di esercizio della pretesa.
  • Se la decisione impugnata ha già annullato l'atto presupposto o contestato per una ragione assorbente, le ulteriori doglianze su notifiche o prescrizione possono restare prive di interesse o essere considerate assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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