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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39678/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI per l'anno d'imposta 2014 relativo a un complesso immobiliare sito in Milano, adibito a supermercato. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo dalla tassazione l'area dei magazzini. In appello, la CTR aveva invece accolto integralmente il gravame della società, ritenendo l'atto impositivo carente di motivazione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto immotivato l'avviso nonostante la motivazione, sia pure sintetica, contenesse tipologia, destinazione, ubicazione dell'immobile, superficie imponibile e periodo d'imposta, oltre al fatto che la pretesa era stata preceduta da denuncia di occupazione e sopralluogo in contraddittorio con la contribuente; con il secondo ha dedotto l'omesso esame del sopralluogo del 23 novembre 2015 svolto in contraddittorio. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto tributario va valutato in concreto e secondo il principio di strumentalità delle forme: nella specie l'avviso riportava gli elementi essenziali del tributo ed era inserito in un percorso procedimentale già conoscibile dal contribuente, culminato nel sopralluogo e nelle misurazioni eseguite in contraddittorio. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni di merito e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"

    La motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i presupposti fattuali e giuridici essenziali della pretesa; non occorre una motivazione analitica quando il contribuente sia già stato posto in condizione di conoscere gli elementi decisivi della determinazione del tributo.

  • art. 7 L. 212/2000

    "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati"

    L'obbligo motivazionale va letto in coordinamento con il sistema tributario e con il principio di collaborazione e buona fede; la motivazione è idonea se consente di comprendere la pretesa e non arreca un pregiudizio concreto al contribuente.

  • art. 3 L. 241/1990

    È richiamato come parametro generale della motivazione dei provvedimenti amministrativi, cui rinvia la disciplina tributaria.

  • art. 10 L. 212/2000

    "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"

    La motivazione e gli eventuali vizi formali devono essere apprezzati in un quadro di cooperazione tra le parti del rapporto tributario.

  • art. 3 Cost.

    È invocato come fondamento del principio di ragionevolezza, che esclude la rilevanza di mere irregolarità formali prive di incidenza concreta sulla sfera del contribuente.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato quale base del principio di solidarietà economica e sociale che informa anche i rapporti tributari.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro processuale del secondo motivo, formulato come omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato come base del procedimento camerale non partecipato in Cassazione.

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è soddisfatto quando l'atto contenga gli elementi essenziali idonei a rendere intelligibile la pretesa fiscale, anche in forma sintetica, se il contribuente possa ricostruire la ragione della tassazione dal complesso degli atti del procedimento.
  • Il vizio di motivazione dell'atto impositivo non può essere dedotto in modo meramente formale: è necessario che la carenza abbia inciso concretamente sul diritto di difesa o abbia impedito la conoscenza della pretesa.
  • Nel rapporto tributario, il principio di collaborazione e buona fede impone di valutare la motivazione dell'atto e le eventuali irregolarità procedimentali alla luce della reale incidenza sulla posizione del contribuente, secondo criteri di ragionevolezza.
  • Quando il contribuente abbia già partecipato al procedimento mediante denuncia, sopralluogo o altre interlocuzioni che gli abbiano consentito di conoscere i dati essenziali della quantificazione del tributo, una motivazione sintetica dell'avviso può risultare sufficiente.
  • Se il primo motivo di ricorso per violazione di legge è accolto e assorbe gli altri, la Corte cassa con rinvio per il riesame nel merito e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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