Cassazione Civile, Ordinanza n. 08203/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata esecuzione, nel termine assegnato, dell'ordinanza che disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, perché le amministrazioni intimate non si sono costituite; non si applica il contributo unificato aggiuntivo in mancanza di debenza originaria del processo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno; il giudice di pace aveva respinto l'opposizione. In Cassazione il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Giudice di pace, ma la notificazione del ricorso alle amministrazioni intimate risultava viziata perché eseguita presso un ufficio dell'Avvocatura non competente per distretto nel pregresso grado di merito. La Corte, con precedente ordinanza, aveva quindi dichiarato la nullità della notificazione e ordinato la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. entro trenta giorni dalla comunicazione; tale rinnovo non è stato eseguito nel termine assegnato. Per effetto di ciò, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma richiamata come base dell'impugnazione del decreto di espulsione dinanzi al giudice di pace.
art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Norma richiamata quale rito applicabile all'opposizione avverso il decreto di espulsione.
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione disposta dal giudice determina, nel ricorso per cassazione, l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando dagli atti il processo risulta esente.
Massime di principio
- Quando la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione per un vizio di nullità, la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva dell'ordine nel termine assegnato comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. è un adempimento necessario e il suo mancato perfezionamento non consente la prosecuzione del giudizio di legittimità.
- In assenza di costituzione della parte intimata, non va pronunciata condanna alle spese; inoltre, se il processo risulta esente, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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