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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08203/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata esecuzione, nel termine assegnato, dell'ordinanza che disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, perché le amministrazioni intimate non si sono costituite; non si applica il contributo unificato aggiuntivo in mancanza di debenza originaria del processo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno; il giudice di pace aveva respinto l'opposizione. In Cassazione il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Giudice di pace, ma la notificazione del ricorso alle amministrazioni intimate risultava viziata perché eseguita presso un ufficio dell'Avvocatura non competente per distretto nel pregresso grado di merito. La Corte, con precedente ordinanza, aveva quindi dichiarato la nullità della notificazione e ordinato la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. entro trenta giorni dalla comunicazione; tale rinnovo non è stato eseguito nel termine assegnato. Per effetto di ciò, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione per un vizio di nullità, la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva dell'ordine nel termine assegnato comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. è un adempimento necessario e il suo mancato perfezionamento non consente la prosecuzione del giudizio di legittimità.
  • In assenza di costituzione della parte intimata, non va pronunciata condanna alle spese; inoltre, se il processo risulta esente, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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