Cassazione Civile, Ordinanza n. 20154/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di quattro avvisi di accertamento relativi alla TARSU per gli anni 2010-2013, notificati al contribuente e poi confermati nei gradi di merito. In Cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, per mancato riconoscimento del cumulo giuridico e della continuazione, poiché gli avvisi sarebbero stati notificati contestualmente nello stesso giorno; (2) omessa o apparente motivazione, nonché violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., per non avere rilevato la nullità degli avvisi per difetto di motivazione, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, la mancanza di sottoscrizione autografa con relativa delega del funzionario e la nullità delle controdeduzioni dell'ente per difetto di potere rappresentativo; (3) violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. e dell'art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 per asserita mancata applicazione del principio di non contestazione; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, in particolare della superficie tassabile, che sarebbe stata determinata induttivamente e non corrispondente al reale, oltre alla mancata allegazione degli atti prodromici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio preliminare e assorbente: la notificazione del ricorso era stata eseguita a mezzo posta, ma il ricorrente non aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata. In assenza di attività difensiva dell'intimato, tale omissione impedisce la prova del perfezionamento della notificazione e quindi dell'instaurazione del contraddittorio; non è consentita la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. La Corte ha quindi escluso l'esame dei motivi di merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non si è difeso; è stato invece dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
invocato dal ricorrente per il cumulo giuridico e la continuazione nelle sanzioni tributarie; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto
art. 111, sesto comma, Cost.
invocato a sostegno della censura di motivazione apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato a sostegno della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente
invocati per la dedotta violazione del principio di non contestazione e della valutazione delle prove
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
richiamato con riferimento alle difese nel processo tributario
invocato sul riparto dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria
richiamato nel principio di diritto sulla notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione
richiamato nel principio di diritto sulla raccomandata informativa dell'ufficiale giudiziario
indicato come termine ultimo per la produzione dell'avviso di ricevimento prima della discussione
indicato come termine ultimo per la produzione dell'avviso di ricevimento nell'adunanza camerale
art. 372, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la produzione documentale senza necessità di notifica mediante elenco
esclusa la rinnovazione della notificazione in mancanza dell'avviso di ricevimento e di attività difensiva dell'intimato
richiamato quale possibile rimessione in termini se il difensore provi di aver richiesto tempestivamente il duplicato dell'avviso
legge n. 890 del 1982, art. 6, primo comma
richiamato per il rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è necessario ai fini della prova del perfezionamento della notificazione e dell'instaurazione del contraddittorio; la sua mancata produzione, in assenza di difese dell'intimato, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione o fino all'adunanza camerale, ma, se non viene mai depositato, non è consentita né la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notificazione.
- La rimessione in termini per il deposito dell'avviso di ricevimento è possibile solo se il difensore dimostra di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dall'amministrazione postale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità; resta però dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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