Cassazione Civile, Ordinanza n. 18191/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
Nel 2013 era stato stipulato un leasing traslativo avente a oggetto un escavatore cingolato. A seguito del mancato pagamento dei canoni, la concedente aveva risolto il contratto, ottenuto un primo decreto ingiuntivo per la consegna e restituzione del bene, non opposto e divenuto definitivo, e successivamente un secondo decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti nei confronti dell’utilizzatrice e del fideiussore. L’opposizione al secondo decreto era stata rigettata in primo grado e poi in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: ultrapetizione e violazione del giudicato, sostenendo che la seconda azione monitoria avesse la stessa causa petendi della prima e costituisse frazionamento vietato del medesimo credito; omessa considerazione dell’art. 1526 c.c.; erronea esclusione dell’effetto preclusivo del precedente decreto; illegittimità della clausola contrattuale che prevedeva canoni scaduti e futuri in caso di risoluzione; omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione della penale; conseguenti censure sulle spese e sul contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi a ultrapetizione, frazionamento del credito, giudicato, applicazione dell’art. 1526 c.c. e validità della clausola penale nel leasing traslativo; ha dichiarato inammissibili i motivi che non coglievano la ratio decidendi, che erano ipotetici o privi di specifica critica alla decisione impugnata, e ha ritenuto non impugnabile la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei singoli motivi di ricorso, ma le censure risultano in parte infondate e in parte inammissibili per difetto di specifica critica alla ratio decidendi o per essere meramente ipotetiche
invocati per denunciare ultrapetizione, omessa pronuncia e vizi dell’appello; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito ha esaminato la fattispecie costitutiva del diritto azionato
richiamato in relazione al preteso giudicato del primo decreto ingiuntivo, ma la Corte esclude che esso abbia coperto l’intero rapporto tra le parti
artt. 2 e 111 Cost.
richiamati come norme di contesto a sostegno delle doglianze, senza rilievo autonomo nella decisione
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale
nel leasing traslativo la disciplina viene richiamata in relazione alla validità della clausola che attribuisce al concedente canoni scaduti e futuri, previa detrazione del valore del bene; la sua applicazione è esclusa nel caso concreto per la mancata restituzione del bene
richiamato in tema di riduzione della penale, ma la Corte esclude il motivo perché nell’appello non era stata realmente chiesta la riduzione, bensì la nullità della clausola
richiamato per il caso di vendita del bene a prezzo vile da parte del concedente, quale possibile responsabilità per mancato correttivo del credito
richiamato per dichiarare inammissibile la censura contro la statuizione sull’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato non ha natura di condanna e non è oggetto di impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma introduttiva dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 78, l. n. 208 del 2015
citato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente al caso di specie
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la mancata restituzione del bene può integrare un fatto costitutivo autonomo rilevante per la pretesa del concedente, sicché la seconda domanda di pagamento non coincide necessariamente con la precedente azione di restituzione.
- Il divieto di tutela frazionata opera quando si scindono più volte pretese riferibili a un unico diritto di credito; invece, domande relative a diritti di credito distinti, ancorché derivanti dal medesimo rapporto di durata, possono essere proposte separatamente.
- Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non si estende automaticamente all’intero rapporto tra le parti, se la successiva azione si fonda su fatti costitutivi ulteriori o diversi.
- Nel leasing traslativo è valida la clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, attribuisce al concedente i canoni scaduti e quelli futuri attualizzati, purché sia effettuata la detrazione del valore del bene secondo correttezza e buona fede.
- In caso di contestazione della stima del bene nel patto di deduzione, il concedente deve indicare il criterio seguito e l’utilizzatore ha l’onere di dimostrarne l’erroneità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure che prospetti questioni solo ipotetiche o non investa specifiche statuizioni della decisione.
- Non è impugnabile in cassazione la mera declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, poiché essa ha funzione amministrativa e non decisoria sul rapporto controverso.
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