Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18191/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

Nel 2013 era stato stipulato un leasing traslativo avente a oggetto un escavatore cingolato. A seguito del mancato pagamento dei canoni, la concedente aveva risolto il contratto, ottenuto un primo decreto ingiuntivo per la consegna e restituzione del bene, non opposto e divenuto definitivo, e successivamente un secondo decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti nei confronti dell’utilizzatrice e del fideiussore. L’opposizione al secondo decreto era stata rigettata in primo grado e poi in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: ultrapetizione e violazione del giudicato, sostenendo che la seconda azione monitoria avesse la stessa causa petendi della prima e costituisse frazionamento vietato del medesimo credito; omessa considerazione dell’art. 1526 c.c.; erronea esclusione dell’effetto preclusivo del precedente decreto; illegittimità della clausola contrattuale che prevedeva canoni scaduti e futuri in caso di risoluzione; omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione della penale; conseguenti censure sulle spese e sul contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi a ultrapetizione, frazionamento del credito, giudicato, applicazione dell’art. 1526 c.c. e validità della clausola penale nel leasing traslativo; ha dichiarato inammissibili i motivi che non coglievano la ratio decidendi, che erano ipotetici o privi di specifica critica alla decisione impugnata, e ha ritenuto non impugnabile la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei singoli motivi di ricorso, ma le censure risultano in parte infondate e in parte inammissibili per difetto di specifica critica alla ratio decidendi o per essere meramente ipotetiche

  • artt. 112, 342, 343 c.p.c.

    invocati per denunciare ultrapetizione, omessa pronuncia e vizi dell’appello; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito ha esaminato la fattispecie costitutiva del diritto azionato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al preteso giudicato del primo decreto ingiuntivo, ma la Corte esclude che esso abbia coperto l’intero rapporto tra le parti

  • artt. 2 e 111 Cost.

    richiamati come norme di contesto a sostegno delle doglianze, senza rilievo autonomo nella decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 1526 c.c.

    nel leasing traslativo la disciplina viene richiamata in relazione alla validità della clausola che attribuisce al concedente canoni scaduti e futuri, previa detrazione del valore del bene; la sua applicazione è esclusa nel caso concreto per la mancata restituzione del bene

  • art. 1384 c.c.

    richiamato in tema di riduzione della penale, ma la Corte esclude il motivo perché nell’appello non era stata realmente chiesta la riduzione, bensì la nullità della clausola

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    richiamato per il caso di vendita del bene a prezzo vile da parte del concedente, quale possibile responsabilità per mancato correttivo del credito

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la censura contro la statuizione sull’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato non ha natura di condanna e non è oggetto di impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 78, l. n. 208 del 2015

    citato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente al caso di specie

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, la mancata restituzione del bene può integrare un fatto costitutivo autonomo rilevante per la pretesa del concedente, sicché la seconda domanda di pagamento non coincide necessariamente con la precedente azione di restituzione.
  • Il divieto di tutela frazionata opera quando si scindono più volte pretese riferibili a un unico diritto di credito; invece, domande relative a diritti di credito distinti, ancorché derivanti dal medesimo rapporto di durata, possono essere proposte separatamente.
  • Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non si estende automaticamente all’intero rapporto tra le parti, se la successiva azione si fonda su fatti costitutivi ulteriori o diversi.
  • Nel leasing traslativo è valida la clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, attribuisce al concedente i canoni scaduti e quelli futuri attualizzati, purché sia effettuata la detrazione del valore del bene secondo correttezza e buona fede.
  • In caso di contestazione della stima del bene nel patto di deduzione, il concedente deve indicare il criterio seguito e l’utilizzatore ha l’onere di dimostrarne l’erroneità.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure che prospetti questioni solo ipotetiche o non investa specifiche statuizioni della decisione.
  • Non è impugnabile in cassazione la mera declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, poiché essa ha funzione amministrativa e non decisoria sul rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.