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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16830/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catania che, in un giudizio di ottemperanza, aveva disposto l'integrale pagamento del rimborso IRPEF (90%) dovuto per gli anni 1990-1992 a favore del contribuente, nonostante l'Amministrazione avesse eccepito l'applicabilità della disciplina sopravvenuta (art. 1, comma 665, l. 190/2014 come modificata dall'art. 16-octies d.l. 20/6/2017 n.91 e dal provvedimento direttoriale) che limita l'erogazione dei rimborsi alle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, prevede la riduzione del 50% e la ripartizione proporzionale. L'Agenzia censura l'errata esclusione dell'applicabilità di tali limiti nella fase di attuazione del giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Commissione Regionale abbia errato nel negare l'applicabilità dell'art. 16-octies (e del provvedimento direttoriale) nella fase di attuazione/ottemperanza: la disciplina sopravvenuta riguarda le modalità di effettuazione del rimborso e si applica nell'esecuzione del giudicato. Tuttavia la Corte ha chiarito che tali norme non estinguono il diritto sostanziale accertato con sentenza irrevocabile: esse possono limitarne temporaneamente o proporzionalmente l'effettiva erogazione ma non operano come una 'falcidia' definitiva del credito. Il giudice dell'ottemperanza deve quindi verificare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, attivare misure specifiche (es. nomina di commissario ad acta, procedure previste dalla contabilità pubblica, emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'esecuzione del giudicato. La Corte ha enunciato il principio di diritto richiamato, ha censurato la CTR e ha disposto la cassazione della decisione impugnata con conseguente rinnovazione dell'esame secondo i criteri indicati (ossia applicazione della disciplina di attuazione e adozione delle misure contabili e procedurali necessarie).

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.

    La Corte interpreta la norma come disciplina procedimentale/di attuazione dell'erogazione dei rimborsi (limiti e modalità di ripartizione), non come estinzione o modifica del diritto sostanziale al rimborso accertato in giudicato.

  • art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con l. 3 agosto 2017, n. 123

    Modifica/integra la disciplina dell'art.1, comma 665 l.190/2014; secondo la Corte trova applicazione nella fase di esecuzione/ottemperanza e regola la misura e le modalità pratiche di erogazione dei rimborsi (es. riduzione al 50%, ripartizione in caso di insufficienza). Non incide sull'an e sul quantum del diritto sostanziale accertato.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017 (Provv. n. 195405/2017)

    2.1 ... l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi ... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 ... provvede periodicamente ad erogare gli importi ... a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota ... 2.3 ... le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati.

    Regola le modalità operative dell'attuazione (ordine cronologico, riduzione al 50%, riparto proporzionale) e vincola l'operatività amministrativa dell'Agenzia nell'effettuazione dei rimborsi.

  • art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Riconosce il beneficio sostanziale (per i soggetti colpiti dal sisma: possibilità di definizione con pagamento del 10% o rimborso del 90% per chi ha già versato). La Corte ribadisce che questo diritto sostanziale, una volta accertato in giudicato, non viene eliminato dalla disciplina successiva di attuazione.

  • art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giudizio di ottemperanza)

    Regola il giudizio di ottemperanza: la Corte interpreta tale giudizio come sede in cui il giudice ha il potere/dovere di integrare e precisare il dictum del giudicato, valutare i presupposti di attuazione (comprese le risorse stanziate) e adottare provvedimenti specifici per l'esecuzione, ove necessario nominando commissario ad acta.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (speciale ordine di pagamento in conto sospeso)

    Prevista dalla prassi contabile quale strumento per consentire il pagamento immediato di titoli esecutivi anche in assenza temporanea di disponibilità nel capitolo di spesa, con successivo ripianamento; la Corte ritiene che il giudice dell'ottemperanza possa disporne per assicurare l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dall'art. 16-octies e dal relativo provvedimento direttoriale incide sulle modalità di effettuazione dei rimborsi (fase esecutiva/attuativa) e non sul diritto sostanziale già accertato con sentenza irrevocabile: il credito del contribuente non viene definitivamente falcidiato dalla norma sopravvenuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice ha il potere e il dovere di verificare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di insufficienza, di adottare o ordinare le misure amministrative e contabili necessarie (nomina commissario ad acta, speciali ordini di pagamento in conto sospeso, ripartizioni proporzionali) per rendere esecutivo il giudicato.
  • L'Amministrazione deve provare la concreta incapienza delle risorse quando ne deduce l'effetto limitativo; tuttavia il giudice d'ottemperanza può e deve accertare d'ufficio i presupposti dell'attuazione e disporre le misure sostitutive ove necessario.
  • In pratica, se sia il contribuente sia l'Amministrazione vantano titoli contrastanti, il giudizio di cognizione (merito) accerta l'esistenza e la misura del credito; le questioni di stanziamento e riparto vengono invece affrontate nella fase di esecuzione/ottemperanza secondo la normativa di attuazione vigente al momento dell'esecuzione.
  • Per il contribuente: ottenere una sentenza favorevole non significa rinunciare alla tutela; in caso di ritardo o dimezzamento dell'erogazione il giudice d'ottemperanza può ordinare misure esecutive specifiche per ottenere il pagamento (anche in conto sospeso).
  • Per l'Amministrazione: è lecito applicare le regole di riduzione e ripartizione previste dalla normativa di attuazione, ma ciò richiede la verifica e la dimostrazione delle risorse disponibili e l'adozione delle procedure contabili previste; l'inerzia può comportare responsabilità e maggiori oneri.

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