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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06334/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 emessi nei confronti di una società titolare di un'area qualificata dall'ente impositore come edificabile ai fini ICI, benché lo strumento urbanistico la destinasse ad attività estrattiva e la edificazione fosse possibile solo in misura limitata per fabbricati strumentali. In primo grado e in appello originario le decisioni di merito avevano confermato la debenza dell'imposta e la quantificazione basata sul valore venale, con successivo rinvio della Cassazione limitatamente ai motivi relativi ai criteri di determinazione della base imponibile. Nel giudizio di rinvio la CTR ha parzialmente accolto l'appello del contribuente, rideterminando il valore dell'area in euro 25,00/mq, ritenendo da un lato eccessivo il valore applicato dall'ufficio e dall'altro non sufficiente quello tabellare comunale inferiore. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso principale la concessionaria della riscossione, deducendo nullità per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, e ricorso incidentale la contribuente, deducendo violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 e omesso esame di fatti decisivi nella determinazione del valore dell'area fabbricabile. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha però depositato istanza di estinzione della lite per definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022, producendo la domanda di definizione e la prova del pagamento integrale dovuto.

La decisione

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata e dell'avvenuto versamento delle somme dovute, rilevando che la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese processuali. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, affermando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente a fattispecie di estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi pendenti in ogni stato e grado, la presentazione della domanda di definizione agevolata e della prova dell'integrale pagamento delle somme dovute comporta la declaratoria di estinzione del processo.
  • La definizione agevolata della lite esclude la prosecuzione del giudizio di legittimità sul merito dei motivi di ricorso principale e incidentale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica ai casi di estinzione del processo per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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