Cassazione Civile, Sentenza n. 35845/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (07/11/2018) che aveva rigettato l'opposizione ex art.170 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 proposta dalla società contro il decreto di liquidazione del compenso al custode giudiziario di beni sequestrati (un trattore stradale e un rimorchio). La ricorrente deduceva violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., degli artt.111 e 24 Cost. e del principio iura novit curia, lamentando omissione di decisione sul merito, mancanza di motivazione formale e sostanziale sul calcolo del quantum e l'erronea ammissione della liquidazione "in via equitativa" in presenza di tariffe regolamentate (d.m. n.265/2006). Inoltre si censurava il mancato rispetto dei criteri previsti dal d.P.R. n.115/2002 e dal d.m. n.265/2006 per la determinazione delle indennità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo i tre motivi connessi fondati. Ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale nulla per omessa motivazione ai sensi dell'art.132, comma 2, n.4, c.p.c., e che il giudice dell'opposizione deve valutare la congruità dei criteri di liquidazione nel merito e motivare il percorso argomentativo. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, dopo il d.m. 2/9/2006 n.265, la determinazione dell'indennità per veicoli e natanti deve avvenire sulla base delle tariffe ivi previste e non è più applicabile l'art.276 DPR 115/2002 che consentiva riduzioni equitative. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato il fascicolo al Tribunale di Napoli adito, anche per le spese del giudizio di legittimità, disponendo il riesame alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico)
art. 170; art. 59, comma 2; art. 58, comma 2; art. 276
L'opposizione ex art.170 serve a verificare l'adeguatezza dei criteri di liquidazione. Gli artt.59 e 58 dispongono i criteri per la determinazione delle indennità dei beni sequestrati; l'art.276, che consentiva riduzioni equitative, non è più applicabile per le tariffe dei veicoli dopo il d.m. 265/2006.
Stabilisce le tabelle e le tariffe per la determinazione dell'indennità spettante al custode. Per veicoli e natanti vanno applicate le tariffe espressamente approvate; per altre categorie si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali.
art. 112; art. 132, comma 2, n.4; art. 134
Imposta l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziali; l'omessa motivazione (art.132, comma 2, n.4) comporta nullità dell'ordinanza. Il giudice deve esporre le ragioni di fatto e di diritto e il percorso argomentativo adottato.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 24; art. 111; art. 3
Richiama i principi del diritto di difesa e del giusto processo che implicano la necessità di una decisione motivata e di una verifica effettiva del merito, nonché il principio di uguaglianza nell'applicazione delle norme.
Prevede la procedura sommaria richiamata dal Tribunale; anche nelle procedure sommarie la pronuncia deve indicare il ragionamento seguito e la motivazione sostanziale.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio con le modalità indicate, norma richiamata in relazione alla forma di decisione adottata dalla Corte.
Massime di principio
- L'opposizione ex art.170 d.P.R. 115/2002 non è un controllo meramente formale: il giudice deve verificare se la liquidazione sia adeguata ai criteri di qualità e quantità dell'opera svolta.
- Per veicoli e natanti la liquidazione delle indennità al custode deve seguire le tariffe previste dal d.m. n.265/2006; non è consentita una riduzione «in via equitativa» che eluda le tabelle regolamentari.
- Il giudice è obbligato a motivare compiutamente la decisione (art.132 c.p.c.): l'omessa esposizione del percorso argomentativo determina nullità e legittima la cassazione con rinvio.
- Se una decisione difforme dalla giurisprudenza consolidata non espone giustificazioni, la Cassazione è portata a cassare e rinviare per uniformare l'interpretazione.
- In caso di cassazione per vizi di motivazione o di applicazione normativa, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese.
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