Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35840/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato avviso di accertamento integrativo per l'anno 2004 relativo a redditi/contenuti in conti esteri (quadro RW). Il ricorrente ha dedotto: (1) errata applicazione dell'art.12 d.l. 78/2009 per presunta retroattività della presunzione di evasione; (2) violazione dei termini/decadenza ai sensi dell'art.43 DPR 600/1973 perché i documenti usati per il nuovo accertamento erano già nella disponibilità dell'Agenzia (depositati in fascicolo penale e consegnati all'Ufficio con nulla osta); (3) omissione o insufficiente esame da parte della CTR circa l'anteriorità della disponibilità documentale; (4) carente e contraddittoria motivazione sull'utilizzo di documenti e atti della Guardia di Finanza; (5) mancata pronuncia sul cumulo giuridico delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (la presunzione dell'art.12/2009 ha natura sostanziale e non è retroattiva) ma ha affermato che, anche se la presunzione legale non si applica ratione temporum, l'Ufficio può comunque fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Tuttavia i motivi secondo e terzo (annoverando la questione dell'anteriore disponibilità dei documenti e della conseguente inesistenza di "nuovi elementi") sono stati ritenuti fondati: la CTR non ha pronunciato su tale questione rilevante e ritualmente sollevata, configurando omissione di pronuncia. Per tali ragioni la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte territoriale di secondo grado per nuovo esame, anche in ordine alle spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito con l. 3/08/2009 n. 102), art. 12

    La presunzione prevista dall'art.12(2) è di natura sostanziale e non ha efficacia retroattiva; tuttavia gli uffici possono comunque utilizzare presunzioni semplici per dimostrare redditi non dichiarati detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata.

  • d.l. 1° luglio 2009, n. 78, commi 2-bis e 2-ter

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento (per le fattispecie connesse a disponibilità in paradisi fiscali) è di natura procedimentale e dunque applicabile anche a fattispecie anteriori all'entrata in vigore; il raddoppio si estende anche agli accertamenti fondati su presunzioni semplici relative alla stessa fattispecie.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3

    Per emettere avvisi di accertamento integrativi è necessario che l'Ufficio sia venuto in possesso di nuovi elementi successivi alla notifica degli atti originari; se i documenti erano già in possesso dell'Agenzia (es. tramite fascicolo penale e nulla osta) non può essere invocata la 'nuova conoscenza'.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 3 e 7

    Richiamate in connessione con i diritti di difesa e con l'obbligo di adeguata motivazione degli atti tributari; la motivazione dell'accertamento deve essere esaustiva e non meramente per relationem.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Obbligo per il giudice di pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti e dedotte dalle parti; l'omessa pronuncia su eccezione rilevante costituisce errore di procedimento che legittima la cassazione con rinvio.

  • Costituzione, artt. 24 e 25

    Tutela del diritto di difesa e del giusto processo; invocati per criticare eventuali carenze motivazionali o violazioni procedurali che possano pregiudicare la difesa del contribuente.

  • d.l. n. 167/1990, art. 5 commi 4 e 5

    Individuazione del termine di decadenza per l'omessa dichiarazione delle attività estere e suo collegamento, ai fini della determinazione del termine applicabile, con le norme che prevedono il raddoppio dei termini.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 20 e art. 3 comma 1

    Art.20 richiamato per la determinazione del termine di decadenza; art.3(1) richiamato nel ragionamento sull'irretroattività della norma sanzionatoria in generale (ma compatibile con il raddoppio dei termini qualora la fattispecie di sanzione sia antecedente).

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Richiamato insieme all'art.43 DPR 600/1973 in tema di raddoppio dei termini per l'accertamento relativi alle imposte indirette (norma citata nel testo come parte del quadro normativo sul raddoppio dei termini).

  • DPR 26 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione e competenze dell'Amministrazione nel procedimento di accertamento.

Massime di principio

  • La presunzione legale dell'art.12 d.l.78/2009 è sostanziale e non opera retroattivamente: per annualità anteriori al 1/7/2009 non può essere applicata, ma l'Ufficio può sempre fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché siano "gravi, precise e concordanti" (anche un solo elemento grave e preciso può essere sufficiente).
  • Il raddoppio dei termini previsto per le violazioni relative alle disponibilità estere è di natura procedimentale e può operare anche per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma, ampliando la finestra temporale per l'attività di accertamento se la fattispecie sanzionatoria esisteva anteriormente.
  • Per emettere avvisi integrativi l'Amministrazione deve basarsi su "nuovi elementi" acquisiti dopo l'atto originario: se il contribuente dimostra che i documenti erano già nella disponibilità dell'Ufficio (es. tramite fascicolo penale e nulla osta), va contestata l'esistenza della 'nuova conoscenza' e può venire meno la legittimità dell'accertamento integrativo.
  • Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti e dedotte (art.112 c.p.c.): l'omessa pronuncia costituisce errore procedurale che giustifica la cassazione con rinvio.
  • In giudizi simili è strategico per il contribuente documentare le date di acquisizione/trasmissione dei documenti al fisco (timbrature, nulla osta, ricevute) e sollevare puntualmente in primo grado e in appello la mancata novità degli elementi, oltre a contestare la motivazione basata per relationem su atti della Guardia di Finanza.
  • Se la presunzione legale non è applicabile, concentrare la difesa sul mancato raggiungimento della soglia di gravità e precisione degli indizi per le presunzioni semplici, e contestare il cumulo delle sanzioni quando non sia stato adeguatamente affrontato dal giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.