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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35765/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 24946/2020, con unico motivo: dedurre un vizio revocatorio consistente, sotto il profilo rescindente, in un presunto errore di fatto (mancata considerazione dei 'motivi di appello' nell'esposizione del fatto del ricorso per cassazione) e, sotto il profilo rescissorio, nella rilevanza di tale errore ai fini della decisione. In sostanza la ricorrente sosteneva che i motivi di appello erano ricavabili dalla narrativa del ricorso e che la Corte aveva valutato in modo errato l'esercizio della discrezionalità amministrativa del Ministero in relazione alla tempestiva messa a disposizione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, chiedendo il risarcimento per il ritardo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio prospettato non fosse un errore di percezione o una svista materiale (requisiti necessari per la revocazione per errore di fatto), ma piuttosto una diversa e contestata lettura/interpretazione degli atti processuali operata dalla ricorrente. Pertanto i presupposti per la revocazione non sono ricorrenti e il ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente, liquidate in euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessorie di legge. Ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, commi 1‑bis e 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 348‑ter c.p.c.

    art. 348‑ter cod. proc. civ.

    Il ricorso per cassazione avverso sentenza ai sensi dell'art. 348‑ter ha natura di ricorso ordinario e deve contenere, tra l'altro, l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi di appello; la mancata indicazione dei motivi di appello integra motivo di inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 348‑ter.

  • art. 366 c.p.c.

    Le regole sui requisiti di contenuto e forma del ricorso per cassazione dettate dall'art. 366 c.p.c. si applicano, per analogia, anche al ricorso ex art. 348‑ter; il ricorso deve rispettare i requisiti formali richiesti per la cassazione.

  • artt. 329 e 346 c.p.c.

    artt. 329 e 346 cod. proc. civ.

    Nel ricorso ex art. 348‑ter devono essere indicati, se hanno inciso sull'oggetto devoluto al giudice d'appello, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte o assorbite, conformemente all'applicazione dei criteri degli artt. 329 e 346.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1‑bis e 1‑quater

    d.P.R. 115/2002 art. 13, co. 1‑bis, 1‑quater

    In caso di inammissibilità del ricorso possono sussistere i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso; la Corte ha dichiarato tali presupposti sussistenti.

  • art. 23, comma 8‑bis, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)

    art. 23, co. 8‑bis d.l. 137/2020, conv. l. 176/2020

    Norma procedurale che ha consentito la rimessione del ricorso alla camera di consiglio fissata senza discussione orale, in mancanza di richiesta delle parti.

  • Giurisprudenza sulla revocazione per errore di fatto (Cass. n. 16439/2021 e pronunce correlate)

    Cass. Sez. 6‑2, 10/06/2021 n. 16439; Cass. Sez. 3, 14/02/2006 n. 3190; Cass. Sez. U., 20/02/2020 n. 4315 (menzionate nell'ordinanza)

    La revocazione per errore di fatto richiede un errore di natura percettiva (svista materiale), non oggetto di discussione fra le parti, immediatamente e obiettivamente rilevabile senza complesse indagini interpretative, ed essenziale e decisivo per il giudizio; una diversa lettura o valutazione giuridica degli atti non soddisfa tali requisiti.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore è una svista materiale e percettiva, immediatamente riscontrabile negli atti e decisiva per l'esito della decisione; una lettura alternativa o una contestazione interpretativa non bastano.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 348‑ter c.p.c. è obbligatorio indicare, nell'esposizione dei fatti, i motivi di appello: l'omissione rilevante può rendere il ricorso inammissibile.
  • La mancata indicazione di elementi essenziali (es. motivi di appello) nella narrativa del ricorso non può essere sanata con argomentazioni interpretative in sede di revocazione: il vizio deve essere materiale e non di mera interpretazione.
  • In giudizi d'impugnazione contro atti amministrativi che coinvolgono esercizio di discrezionalità (es. messa a disposizione della forza pubblica), le censure richiedono prova della mancata osservanza dei criteri di motivazione (es. offerte di date alternative, considerazione del numero di richieste, specificità del diniego).
  • L'inammissibilità del ricorso comporta generalmente condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato secondo le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002.

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