Cassazione Civile, Sentenza n. 35829/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Panichi ha pignorato crediti che il suo debitore Mantice vantava nei confronti di Unigroup. Il giudice dell'esecuzione ha assegnato a Panichi € 2.049,03 e ha condannato in solido il debitore pignorato e la società terza pignorata al pagamento delle spese del procedimento di accertamento. Unigroup ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ma ha introdotto direttamente il giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario senza aver preventivamente esperito la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione prevista dalla stessa norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto la domanda di merito improponibile per omessa preliminare fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione (in base alla consolidata giurisprudenza che considera tale fase necessaria e inderogabile). Perciò ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Palmi ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando che la domanda non poteva essere proposta. Ha inoltre dichiarato compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio; ha rilevato che il controricorso è stato notificato tardivamente in violazione dell'art. 370, comma 1, c.p.c., e ha compensato integralmente le spese per le medesime ragioni.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi: prevede un termine perentorio per proporre l'opposizione e impone, per le opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione, lo svolgimento preliminare di una fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione. L'omissione di tale fase rende improponibile la domanda di merito in sede di cognizione piena.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione di cassare senza rinvio quando la domanda o la decisione impugnata non poteva essere proposta o accolta; applicata qui per annullare la sentenza impugnata in quanto la domanda di merito era improponibile.
art. 615, comma 2 c.p.c.
Riferimento normativo alla procedura di opposizione esecutiva: insieme agli artt. 617, 618 e 619, stabilisce l'obbligatorietà della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione per le opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione.
art. 618 c.p.c.
Norma collegata che regola aspetti della procedura sommaria davanti al giudice dell'esecuzione; richiamata per sostenere il carattere necessario della fase sommaria.
art. 619 c.p.c.
Ulteriore norma del capo dedicato alle opposizioni esecutive, richiamata nella giurisprudenza che definisce il regime procedurale delle opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione.
art. 370, comma 1, c.p.c.
Stabilisce i termini per la notificazione del controricorso in Cassazione; qui è stato rilevato il ritardo nella notifica del controricorso, con conseguente osservazione che, trattandosi di materia di esecuzione forzata, non si applica la sospensione feriale dei termini.
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Norma richiamata in relazione alla disposizione sulla trattazione in pubblica udienza durante il periodo emergenziale (menzionata proceduralmente come elemento dell'iter processuale); non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- Per le opposizioni agli atti esecutivi successive all'inizio dell'esecuzione (art. 617 c.p.c. e affini) è obbligatorio esperire prima la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione; la mancata esperibilità rende improponibile la domanda di merito.
- L'omissione della fase sommaria è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione (art. 382, comma 3, c.p.c.) e può determinare la cassazione senza rinvio della decisione impugnata.
- Il giudice della cognizione piena non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione quando la legge richiede preventivamente l'accertamento sommario in sede esecutiva; pertanto non è efficace introdurre direttamente il giudizio ordinario.
- In materia di esecuzione forzata i termini processuali sono perentori e non si applica la sospensione feriale; è dunque essenziale rispettare i termini di notifica per atti come il controricorso alla Cassazione (art. 370 c.p.c.).
- A fini pratici, chi si ritiene terzo pignorato o intende opporsi agli atti esecutivi deve prioritariamente rivolgersi al giudice dell'esecuzione per la fase sommaria, valutando contestualmente eventuali misure cautelari ed esercizio dei poteri officiosi del giudice esecutivo.
- La mancata osservanza della procedura sommaria può portare all'interruzione del percorso giudiziario sostanziale; pertanto è preferibile curare la correttezza formale e procedurale oltre che il merito sostanziale della contestazione.
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