Cassazione Civile, Sentenza n. 35764/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 18057/2020, deducendo errore di fatto per omissione nella lettura degli atti di una eccezione sollevata in controricorso relativa al difetto di potere rappresentativo (procura) conferita all'amministratore delegato di GHMS, Antonio Giannotte: la procura sarebbe stata limitata a euro 50.000, mentre il valore della causa era di euro 67.099,24, sicché la procura per un valore superiore sarebbe dovuta essere sottoscritta congiuntamente dal Presidente. La ricorrente denuncia che né la proposta del relatore né l'ordinanza impugnata hanno menzionato o deciso tale eccezione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio dedotto non rientri nella nozione di "errore di fatto" utile alla revocazione (che richiede una svista percettiva, immediatamente rilevabile e decisiva) ma costituisca una questione relativa a un atto difensivo e a una valutazione giuridica non idonea a incidere direttamente sui poteri decisori della Cassazione. Condanna della ricorrente alle spese processuali in favore della controricorrente (liquidate in complessivi Euro 7.200,00 oltre accessori) e applicazione delle conseguenze sul contributo unificato previste dal d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Definisce i casi di errore di fatto rilevante per la revocazione; la Corte interpreta che l'errore debba essere una svista materiale, non controversa, immediatamente riscontrabile e decisiva per il giudizio
art. 395, n. 4, c.p.c.
Consente la revocazione per vizi in procedendo nelle sentenze di Cassazione solo se si tratta di errori percettivi e determinanti; esclusa la revoca per errori riguardanti atti difensivi che non incidono sui poteri decisori della Corte
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato in relazione alla proposta del relatore; la Corte valuta gli atti interni al giudizio di legittimità nell'ambito del controllo
art. 369 c.p.c.
Prevede la possibilità di assegnare termine per regolarizzare il difetto della procura; la Corte osserva che l'omessa assegnazione di tale termine non costituisce automaticamente un errore percettivo ammesso a revocazione quando la questione riguarda valutazioni giuridiche sull'atto difensivo
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
art. 49 d.lgs. 5/2/1997 n.22
Norma richiamata per la questione sostanziale del procedimento di merito (natura tributaria della componente IVA sulla tariffa di igiene ambientale), oggetto della controversia originaria
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020, conv. l. n. 176/2020
art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020, conv. l. n.176/2020
Norma richiamata per la rimessione del ricorso all'udienza pubblica su richiesta delle parti
art. 13, comma 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater e 1-bis, d.P.R. n.115/2002
Prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte applica la norma con le conseguenze economiche per la ricorrente
Massime di principio
- La revocazione per "errore di fatto" è ammessa solo per svista materiale evidente e immediatamente riscontrabile dagli atti; non può servire a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o argomentazioni difensive
- Un vizio relativo a un atto difensivo (es. presunto difetto di procura) è rilevante per la revocazione solo se la sua omissione configura una errore percettivo e fosse logicamente indispensabile per cambiare il decisum; altrimenti la revocazione è inammissibile
- Se si contesta la rappresentanza o la procura, la parte deve sollevarlo tempestivamente e, se possibile, chiedere la regolarizzazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; la mancata regolarizzazione può essere rimediata in primo luogo durante il processo, non tramite la revocazione salvo casi di svista oggettiva
- Per ottenere la revocazione occorre dimostrare che, in mancanza dell'errore di fatto, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa (nesso logico-giuridico, non mera ipotesi di diversa valutazione)
- Le questioni di interpretazione giuridica o le valutazioni sul contenuto degli atti processuali non costituiscono, di regola, materia di revocazione per errore di fatto
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e aggravio del contributo unificato (art.13 d.P.R. 115/2002); valutare il rischio economico prima di proporre rimedi straordinari
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