Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01648/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una compagnia assicurativa aveva emesso un assegno circolare non trasferibile a favore di un beneficiario determinato tramite la propria mandataria. Il titolo era però stato riscosso presso la banca negoziatrice da un soggetto diverso dal reale beneficiario, che aveva aperto un conto corrente ed effettuato operazioni di prelievo dopo aver speso il nome del beneficiario ed esibito documenti falsificati. I giudici di merito hanno ritenuto che l'emittente avesse concorso causalmente nel danno perché aveva spedito l'assegno al beneficiario per posta ordinaria, modalità ritenuta esposta a un elevato rischio di sottrazione e nonostante la disponibilità di strumenti alternativi come il bonifico bancario. Con il ricorso per cassazione la compagnia ha dedotto, in sintesi, violazione dell'art. 1227 c.c. sul concorso colposo del creditore, violazione delle norme sul nesso causale, violazione dell'art. 43 legge assegni in relazione alla responsabilità della banca per l'incasso indebito di assegno non trasferibile, omesso esame di fatti decisivi relativi alla responsabilità esclusiva della banca, motivazione apparente e violazione dell'art. 111 Cost. per non avere la sentenza valorizzato la doppia identificazione incongrua del presentatore del titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla motivazione apparente e sull'omesso esame, osservando che la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi chiara e che i fatti storici posti a base della decisione non erano stati contestati. Ha poi dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i primi tre motivi, affermando che la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice per l'incasso indebito dell'assegno non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'emittente quando questi abbia spedito il titolo per posta ordinaria, esponendosi volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza. La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno intrasferibile, se sottratto e incassato da soggetto non legittimato, può giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, concorrendo causalmente con la condotta colposa della banca nell'identificazione del presentatore. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e sono stati dati gli effetti di legge per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    il concorso colposo del creditore/danneggiato può incidere causalmente sul danno quando la sua condotta abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso; la valutazione concreta spetta al giudice di merito.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    richiamati come parametri per la causalità, ma la Corte ribadisce che la verifica del nesso causale in concreto tra condotte e danno è questione di fatto rimessa al merito.

  • art. 43 legge assegni

    la responsabilità della banca negoziatrice per l'incasso indebito di assegno non trasferibile è contrattuale, ma ciò non esclude un concorso di responsabilità dell'emittente se la spedizione del titolo ha agevolato la sottrazione e l'indebito pagamento.

  • art. 132 c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è respinta perché la sentenza impugnata esponeva una motivazione esistente e intelligibile.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma senza esito, poiché la Corte ha ritenuto che i fatti storici fossero stati esaminati e non validamente contestati.

  • art. 111 Cost.

    la doglianza è stata ritenuta infondata, essendo la motivazione della sentenza di merito logicamente comprensibile e non apparente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non denuncia un effettivo omesso esame di fatto decisivo, ma mira a contestare la valutazione giuridica delle conseguenze dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di assegno non trasferibile, la responsabilità contrattuale della banca che paghi a soggetto non legittimato non esclude, in astratto, il concorso di colpa del mittente o emittente se la sua condotta abbia agevolato causalmente la sottrazione o l'indebito incasso del titolo.
  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno intrasferibile può integrare condotta colposa rilevante ex art. 1227 c.c. quando espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello della comune prudenza e si pone come antecedente necessario dell'evento dannoso.
  • La valutazione del concorso causale del danneggiato nella produzione del danno è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente adeguata.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione giuridica delle conseguenze dei fatti già accertati o a contestare l'apprezzamento del merito.
  • La motivazione è apparente solo se manca un reale percorso argomentativo; non sussiste quando il provvedimento espone in modo intelligibile le ragioni della decisione, anche se il ricorrente le reputi erronee.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.