Cassazione Civile, Ordinanza n. 10653/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a capitale pubblico a un dipendente che ricopriva un ruolo apicale nell’area contabilità e bilancio e poi funzioni di staff/controllo di gestione/trasparenza. Al lavoratore erano stati addebitati: l’accettazione di fatture per prestazioni inesistenti emesse da una società terza per importi molto elevati, il concorso nella cessione a banche di crediti fondati su prestazioni mai rese, l’omessa completa rappresentazione alla nuova governance dei fatti e del proprio coinvolgimento emersi in un procedimento penale tributario, oltre al tentativo di attenuare la gravità dei fatti in sede dichiarativa e alla recidiva disciplinare. Dopo il rigetto in primo grado e in appello della domanda di annullamento del licenziamento, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 210 e 437 c.p.c. e dell’art. 5 l. n. 604/1966. In particolare ha contestato la ritenuta tardività della produzione, avvenuta in appello, di un verbale di sommarie informazioni testimoniali del 13 ottobre 2010, sostenendo che il documento era collegato ad altro verbale già acquisito su richiesta del giudice e che pertanto non gravava su di lui un ulteriore onere di acquisizione; ha anche censurato la valutazione di merito del documento e sostenuto che la società non avesse provato la giusta causa e la tempestività del recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Corte territoriale, pur dichiarando tardiva la produzione del verbale di s.i.t. del 13 ottobre 2010, ne aveva comunque esaminato il contenuto nel merito, ritenendolo non idoneo a sovvertire l’accertamento già compiuto sulla responsabilità disciplinare del lavoratore. La censura, nella sostanza, mirava a una rivalutazione del merito e della consistenza probatoria degli elementi acquisiti, attività preclusa in cassazione. In particolare, la Corte ha osservato che le doglianze non denunciavano un vero error in iudicando sulle norme indicate, ma contestavano l’apprezzamento fattuale della gravità della condotta e della responsabilità disciplinare, non scrutinabile in cassazione se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, neppure dedotto e comunque precluso dal regime della doppia conforme. Sono state inoltre escluse le condizioni per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e il ricorrente è stato condannato alle spese, con aggiunta dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per sostenere la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non integrassero una reale violazione della norma, ma una contestazione dell’accertamento di merito sulla prova della giusta causa.
Invocati contro la ritenuta tardività della produzione documentale in appello e contro il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; la Corte ha ritenuto assorbita la censura perché il giudice di merito aveva comunque esaminato il documento nel merito.
Richiamato per censurare il mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla giusta causa e sulla tempestività del recesso; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione della norma, trattandosi in realtà di critica al giudizio di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso dedotto, ma la Corte ha rilevato che le censure non riguardavano una vera violazione di legge, bensì il merito dell’accertamento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha osservato che l’eventuale rivisitazione dell’accertamento di fatto sarebbe stata possibile solo mediante la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, che tuttavia non era stata neppure formalmente prospettata.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per affermare la preclusione al sindacato di legittimità sul fatto in presenza di doppia conforme.
La Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo insussistente la malafede o colpa grave della parte soccombente.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 24 Cost.
Richiamato in tema di responsabilità aggravata per affermare che una lettura lata dell’istituto, automaticamente collegata alla soccombenza, contrasterebbe con il diritto di agire in giudizio.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la dedotta violazione di norme sulla prova e sull’onere probatorio non è configurabile quando la censura, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dell’attendibilità/probabilità degli elementi di fatto.
- Se il giudice di merito, pur rilevando un profilo di tardività documentale, esamina comunque il documento e ne valuta l’incidenza probatoria, la censura sulla mancata acquisizione o sulla tardiva produzione può risultare assorbita o comunque priva di decisività.
- Con il regime della doppia conforme, la revisione dell’accertamento fattuale è preclusa in cassazione, salvo la specifica deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un quid pluris rispetto alla mera soccombenza o all’infondatezza anche evidente della pretesa: occorre la malafede o la colpa grave, intesa come violazione di un livello minimo di diligenza tale da rendere facilmente percepibile l’infondatezza o l’inammissibilità dell’azione.
- L’azione giudiziaria per far valere una pretesa non è di per sé abusiva o rimproverabile, anche se il ricorso viene respinto; l’istituto della responsabilità aggravata deve restare eccezionale e residuale.
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