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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30096/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno 2003, con cui l'Ufficio aveva contestato, tra l'altro, la mancata contabilizzazione di ricavi per 75.143,01 euro, in particolare di incassi da pagamenti con bancomat e carte di credito. Dopo un primo contenzioso e un rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR del Piemonte, in sede di rinvio, aveva ritenuto provata solo in parte la documentazione prodotta dal contribuente e aveva confermato la ripresa fiscale nella misura di 47.000 euro. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il verbale di contraddittorio del 26 marzo 2007 indicava incassi con bancomat e carte di credito non collegati a scontrino per circa 3.600 euro, cifra assai inferiore a quella accertata e confermata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente prospettata come omesso esame di fatto decisivo, in realtà censurasse una inesatta percezione o una errata valutazione del verbale di contraddittorio e della documentazione, cioè un travisamento della prova o un errore di giudizio non deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012. Secondo la Corte, il fatto era stato esaminato dal giudice di merito e la critica mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità; al più, poteva prospettarsi un errore revocatorio, ma non nei termini dedotti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'Agenzia. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare una mera errata percezione della prova o una rivalutazione del merito; dopo la riforma del 2012 non è deducibile l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto percettivo, consistente nella falsa percezione della realtà processuale su un fatto non controverso, è eventualmente deducibile come motivo di revocazione e non come ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012

    La novella ha ristretto l'ambito del vizio motivazionale deducibile in cassazione, rendendo non più proponibile la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione dell'intimata al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza è richiamata come dato processuale, in assenza di tempestivo controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2112, comma 5, c.c.

    È richiamato in una massima giurisprudenziale citata dalla Corte, relativa all'accertamento di autonomia funzionale e preesistenza nel trasferimento di ramo d'azienda, ma non costituisce la regola applicata alla controversia.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, si denunci in realtà la falsa percezione o l'errata lettura di un documento già esaminato dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova, se consiste in un errore percettivo su un fatto non controverso, non integra di regola un vizio deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; può semmai rilevare come errore revocatorio ove ne ricorrano i presupposti.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante censure che mirano, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Per configurare utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico, la sua decisività e la sua discussione tra le parti, nel rispetto dell'autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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