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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19789/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda nasce da un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato da un creditore pubblico. La società debitrice aveva in precedenza depositato una prima domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, inizialmente in forma prenotativa, poi ammessa, ma successivamente revocata. Dopo la revoca del decreto di ammissione al concordato, il tribunale ha convocato nuovamente la debitrice; questa ha allora depositato una nuova domanda di concordato preventivo. Il tribunale ha ritenuto tale nuova domanda tardiva e inammissibile, perché proposta dopo la 'prima udienza' del procedimento introdotto dal creditore. La corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 40, commi 10 e 7, c.c.i.i., sostenendo che il termine 'prima udienza' dovesse riferirsi all'udienza effettivamente trattata nel merito e non a quella soltanto tenuta con rinvio; 2) violazione dell'art. 107 c.c.i.i., assumendo la possibilità di presentare una successiva domanda concordataria nello stesso procedimento unitario; 3) violazione delle norme sulla dichiarazione di insolvenza e vizio di motivazione, sostenendo che l'apertura della liquidazione giudiziale non potesse derivare in modo automatico dalla revoca del concordato e richiedesse un autonomo accertamento dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l'art. 40, comma 10, c.c.i.i. nel senso che la 'prima udienza' rilevante per la decadenza della nuova domanda del debitore è l'udienza regolarmente fissata nel procedimento introdotto dal creditore, anche se in tale udienza il giudice abbia disposto solo un rinvio o abbia differito la decisione per esaminare prioritariamente la domanda di concordato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro la motivazione del tribunale e non contro quella, autonoma, della sentenza d'appello. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che l'art. 106, comma 3, c.c.i.i. prevede un collegamento legale tra revoca dell'ammissione al concordato e apertura della liquidazione giudiziale su istanza del creditore legittimato, e che comunque la corte territoriale aveva motivato anche in fatto sulla sussistenza di una insolvenza conclamata e duratura. Conseguentemente sono state poste le spese di legittimità a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 10, c.c.i.i.

    La prima udienza è quella regolarmente fissata nel procedimento promosso dal creditore, anche se in quella sede il giudice si limiti a disporre un rinvio; il termine è perentorio e comporta decadenza della nuova domanda del debitore se presentata oltre tale momento.

  • art. 40, comma 9, c.c.i.i.

    È richiamato in comparazione: nel caso opposto, il creditore può introdurre la domanda di liquidazione giudiziale fino alla rimessione della causa al collegio, ma la situazione non è ritenuta assimilabile a quella disciplinata dal comma 10.

  • art. 41, comma 1, c.c.i.i.

    La prima udienza rilevante è quella fissata ai sensi di questa disposizione nel procedimento unitario.

  • art. 7, comma 2, c.c.i.i.

    La priorità della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi è in linea di principio rimessa alla valutazione del giudice, ma nell'ipotesi dell'art. 40, comma 10, opera un termine legale rigido.

  • art. 44 c.c.i.i.

    Viene menzionato come base della domanda prenotativa inizialmente presentata dalla società.

  • art. 51 c.c.i.i.

    È indicato come rimedio di reclamo avverso la decisione del tribunale.

  • art. 106, comma 3, c.c.i.i.

    Prevede che, all'esito del procedimento e revocato il decreto di ammissione al concordato, il tribunale apra la liquidazione giudiziale su istanza del creditore o del pubblico ministero; la Corte vi ravvisa un sostanziale automatismo normativo.

  • art. 107 c.c.i.i.

    Il riferimento al plurale 'proposte' non viene letto come indice della possibilità di una pluralità illimitata di nuove domande nel medesimo procedimento; la norma è spiegata con il fatto che le proposte possono provenire sia dal debitore sia dai creditori.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È la norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 2086, comma 2, c.c.

    È evocato per sottolineare il dovere dell'imprenditore di attivarsi tempestivamente in presenza della crisi.

  • art. 4, comma 1, lett. b, c.c.i.i.

    È richiamato insieme all'art. 2086 c.c. per valorizzare la tempestività dell'iniziativa del debitore.

  • art. 2, lett. b, c.c.i.i.

    Definisce l'insolvenza come incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; la Corte lo usa per confermare la congruità della motivazione sulla insolvenza.

  • art. 1 legge fall.

    È richiamato nel motivo come antecedente normativo invocato dalla ricorrente, ma la decisione si fonda sul codice della crisi.

  • art. 5 legge fall.

    È richiamato nel motivo come norma in tema di insolvenza, ma la Corte valorizza invece la disciplina del c.c.i.i.

  • art. 15 legge fall.

    È richiamato nel motivo come norma processuale della procedura concorsuale, ma non assume ruolo decisivo nella ratio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento introdotto da un creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale, la facoltà del debitore di presentare una domanda di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi è soggetta a un termine perentorio e decadenziale: la 'prima udienza' è quella effettivamente fissata per la trattazione del ricorso del creditore, non quella in cui il giudice discuta nel merito la controversia.
  • L'eventuale rinvio disposto all'udienza già celebrata non sposta in avanti il dies ad quem per la presentazione della domanda del debitore; ai fini della decadenza, rileva la prima udienza del procedimento, purché regolarmente tenuta nel contraddittorio delle parti.
  • La disciplina del codice della crisi attribuisce priorità, in via generale, alle soluzioni negoziali o concordatarie rispetto alla liquidazione giudiziale, ma consente al legislatore di comprimere tale priorità mediante termini rigidi quando ciò risponda all'esigenza di celerità e tempestività nella gestione dell'insolvenza.
  • L'art. 106, comma 3, c.c.i.i. configura un collegamento normativo stretto tra revoca dell'ammissione al concordato e apertura della liquidazione giudiziale, sicché, una volta esclusa la praticabilità del concordato e richiesta la liquidazione da soggetto legittimato, il giudizio sullo stato di insolvenza può risultare sostanzialmente assorbito o comunque agevolato dal precedente accertamento.
  • In cassazione, il motivo che contesta esclusivamente la motivazione o la statuizione del giudice di primo grado, senza colpire la ratio autonoma della sentenza d'appello, è inammissibile per difetto di pertinenza al provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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