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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28235/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di due imputati per tentato omicidio aggravato dall’uso di arma da fuoco e per violazioni della legge sulle armi, in relazione a un episodio in cui, dopo una colluttazione con la persona offesa, essi avrebbero esploso plurimi colpi di pistola calibro 22 contro di lui, colpendolo in zone vitali, con evento non verificatosi per il tempestivo intervento sanitario. Uno dei due imputati era stato anche assoggettato a recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con esclusione dell’aggravante della premeditazione. I ricorsi per cassazione proponevano tre censure sostanzialmente sovrapponibili: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 599-bis c.p.p., per avere la Corte d’appello respinto la richiesta di concordato in appello sulla pena; 2) per uno degli imputati, vizio di motivazione e violazione degli artt. 52 e 55 c.p., sostenendo che la condotta non fosse una spedizione punitiva ma la reazione a minacce e aggressione subite, con invocazione di legittima difesa putativa o eccesso colposo; 3) per l’altro imputato, vizio di motivazione e violazione dell’art. 603 c.p.p. per il diniego di rinnovazione istruttoria, chiedendosi l’acquisizione di documentazione sanitaria e l’esame dell’imputato per dimostrare una grave ferita alla mano che avrebbe reso fisicamente impossibile l’uso dell’arma; 4) per entrambi, violazione di legge e difetto di motivazione in punto di pena ex artt. 132, 133, 62-bis e 81 c.p., lamentando il mancato adeguato riconoscimento di attenuanti e la mancata valorizzazione della confessione, dell’incensuratezza e del comportamento processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati o inammissibili e ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul concordato in appello ha affermato che il diniego della Corte territoriale non richiede specifica motivazione, che il concordato ex art. 599-bis c.p.p. non è vincolante per il giudice e che il provvedimento di mancato accoglimento non è autonomamente ricorribile per cassazione. Quanto alle doglianze fattuali sulla legittima difesa, la Corte le ha giudicate come mera richiesta di rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità, rilevando peraltro che la motivazione di merito aveva escluso sia il possesso dell’arma da parte della vittima sia la proporzionalità della reazione. Sul diniego di rinnovazione istruttoria ha osservato che la censura era assertiva e non dimostrava quando la documentazione sanitaria fosse divenuta effettivamente disponibile, aggiungendo che la Corte d’appello aveva motivato in termini di non necessità dell’integrazione istruttoria alla luce di un compendio probatorio già solido. Sul trattamento sanzionatorio ha ritenuto il motivo inammissibile perché la Corte di merito aveva adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 133 c.p., valorizzando gravità del fatto, personalità, condotta aggressiva, assenza di resipiscenza e, per uno degli imputati, l’intensità del dolo e l’insussistenza della provocazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in relazione al tentato omicidio: gli imputati avrebbero posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della vittima, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

  • art. 575 c.p.

    È il titolo del delitto di omicidio rispetto al quale viene configurato il tentativo.

  • artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Richiamati per le contestazioni in materia di armi connesse all’uso della pistola e ai bossoli in sequestro.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma invocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nei diversi motivi di ricorso.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte ribadisce che il mancato accoglimento del concordato in appello non necessita di specifica motivazione, non vincola il giudice e non è autonomamente ricorribile per cassazione.

  • art. 52 c.p.

    Richiamato per l’eccezione di legittima difesa, esclusa perché mancavano i presupposti, in particolare la proporzionalità della reazione.

  • art. 55 c.p.

    Richiamato per la prospettata ipotesi di eccesso colposo, non ritenuta configurabile.

  • art. 603 c.p.p.

    Invocato per il diniego di rinnovazione istruttoria; la Corte rileva che la censura era assertiva e che il diniego era motivato in termini di non necessità.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato nel motivo sul trattamento sanzionatorio, ma la Corte ritiene che la dosimetria fosse stata adeguatamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    Usato dalla Corte territoriale per giustificare la determinazione della pena, valorizzando gravità del fatto e personalità dell’imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato per le attenuanti generiche, ma non emerge un vizio della motivazione sul diniego o sul mancato rilievo delle circostanze favorevoli.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel motivo sulla pena, senza che la Corte ravvisi errori nel trattamento sanzionatorio.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Disposta l’annotazione per l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintetica enunciazione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il mancato accoglimento di una richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. non richiede una motivazione specifica, non vincola il giudice e determina soltanto la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.
  • Il provvedimento con cui la Corte di appello non accoglie il concordato sui motivi o sulla pena ha natura ordinatoria e, per la regola di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è autonomamente ricorribile per cassazione.
  • Le doglianze che si risolvono nella mera proposta di una diversa ricostruzione del fatto, o in una rivalutazione delle prove, sono inammissibili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.
  • La legittima difesa può essere esclusa quando la reazione sia sproporzionata rispetto all’offesa e, in particolare, quando si faccia uso di arma da fuoco contro una persona disarmata; l’eventuale allegazione di una difesa putativa o di eccesso colposo deve misurarsi con tali presupposti fattuali.
  • Il diniego di rinnovazione istruttoria in appello non è censurabile se la richiesta è solo assertiva e non dimostra in modo concreto la sopravvenuta disponibilità della prova o la sua decisività; inoltre, è sufficiente che il giudice motivi la non necessità dell’integrazione alla luce del compendio probatorio già acquisito.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; non basta contrapporre valutazioni soggettive su confessione, incensuratezza o comportamento processuale, quando il giudice di merito abbia già considerato gravità del fatto, personalità, intensità del dolo e assenza di resipiscenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaArmi
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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