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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31065/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un soggetto proprietario di un terreno sosteneva che il proprio fondo fosse divenuto intercluso dopo l'alienazione, da parte di un ente pubblico regionale, di una porzione della precedente via di accesso; perciò chiedeva la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, anche carrabile, sul fondo del vicino. Il tribunale accoglieva la domanda individuando il tracciato sulla base di consulenza tecnica e liquidando l'indennità al proprietario del fondo servente. In appello, il convenuto otteneva la riforma della decisione e il rigetto della domanda. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per avere ravvisato una disintegrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, che egli assumeva privo di legittimazione; 2) violazione degli artt. 826, ultimo comma, c.c. e 16, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, per avere la Corte territoriale qualificato l'area comunale interposta come bene del patrimonio disponibile anziché come opera di urbanizzazione appartenente al patrimonio indisponibile; con la stessa censura lamentava anche l'erronea applicazione del principio di integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi pretermessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure perché la Corte d'appello non aveva deciso su un profilo di litisconsorzio necessario o di invalidità del contraddittorio, ma aveva invece rigettato nel merito la domanda di servitù coattiva, rilevando che il percorso necessario per raggiungere la via pubblica interessava anche un bene del Comune non evocato in giudizio. La domanda era quindi stata proposta senza coinvolgere tutti i proprietari dei fondi intercludenti e doveva essere respinta come diretta a far valere un diritto inesistente, non essendo ammissibile l'integrazione del contraddittorio in tale tipo di azione. La Corte ha confermato il principio per cui la servitù di passaggio coattivo deve essere chiesta contro i proprietari di tutti i fondi frapposti fino alla pubblica via; ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata; la Corte ha escluso il vizio processuale ritenendo che la decisione d'appello fosse di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 826, ultimo comma, c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente per sostenere la natura indisponibile dell'area comunale; la Corte ha osservato che tale questione non era decisiva ai fini del rigetto.

  • art. 16, comma 8, d.P.R. n. 380/2001

    È stato richiamato dal ricorrente per qualificare l'area come opera di urbanizzazione; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante ai fini della decisione.

  • art. 1051 c.c.

    La Corte lo richiama come norma che attribuisce al proprietario del fondo intercluso il diritto alla servitù coattiva di passaggio solo attraverso la costituzione del passaggio nella sua interezza e nei confronti di tutti i fondi frapposti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per disporre il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo insieme al comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere proposta contro tutti i proprietari dei fondi che si frappongono fino all'accesso alla pubblica via, perché solo così può essere costituito il passaggio nella sua interezza e può realizzarsi la funzione del diritto del fondo intercluso.
  • Se la domanda di servitù coattiva non è proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi intercludenti, essa va respinta come azione volta a far valere un diritto inesistente o comunque inidonea a ottenere il bene della vita richiesto.
  • In controversie sulla servitù di passaggio coattivo, non si configura un vero litisconsorzio necessario tale da imporre l'integrazione del contraddittorio: la mancanza di tutti i proprietari necessari conduce al rigetto della domanda nel merito, non alla mera regressione processuale.
  • La questione della natura pubblica, disponibile o indisponibile, del bene interposto può essere irrilevante se la ratio decidendi si fonda sulla mancata evocazione in giudizio del proprietario del fondo necessario al completamento del tracciato verso la via pubblica.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniGiurisdizione
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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