Cassazione Civile, Ordinanza n. 05954/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 7 marzo 2008 qualificato dalla parte attrice come contratto di opzione relativo alla regolamentazione di un rapporto di partnership commerciale per la gestione di un servizio bar/ristorante nei locali della galleria d'arte dell'associazione. La società affermava di avere esercitato l'opzione, di avere costituito una s.a.s. quale soggetto subentrante, di avere versato un acconto di 20.000 euro e poi canoni periodici, ma sosteneva che la controparte non avesse completato l'iter amministrativo necessario per ottenere autorizzazioni e licenze e che, in realtà, l'associazione fosse soltanto custode dei locali, senza titolo per concederne l'uso a terzi. Il Tribunale respingeva la domanda di risarcimento per inadempimento e accoglieva in parte la riconvenzionale di risoluzione e risarcimento danni; la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente articolava sei motivi: violazione dei principi di correttezza e buona fede; nullità del contratto atipico per difetto di meritevolezza; violazione di norme imperative e nullità per simulazione di una locazione di fatto e per durata inferiore a quella legale; mancata verifica della registrazione del contratto; erronea valutazione delle prove e della documentazione; omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto la gravissima insufficienza dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., e comunque l'inammissibilità dei singoli motivi perché assertivi, diretti a una rivalutazione del merito o privi di specifica critica giuridica; ha quindi confermato l'esito sfavorevole alla ricorrente senza statuire sulle spese per mancata difesa della parte intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'esposizione dei fatti fosse gravemente carente, perché non consentiva di comprendere compiutamente la domanda, le difese, lo svolgimento del processo e la decisione di merito, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. Ha inoltre osservato, in via subordinata, che tutti i motivi erano comunque inammissibili: il primo tendeva a una rivalutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge; il secondo, il terzo e il quarto erano assertivi e privi di adeguato confronto con il contenuto del contratto; il quinto non denunciava correttamente i vizi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il sesto non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione delle prove e la motivazione di merito. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata perché la controparte non si è difesa in cassazione.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di responsabilità contrattuale per inadempimento
richiamato per la richiesta di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento
invocato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale
invocato come canone di interpretazione e buona fede contrattuale
invocato come principio di esecuzione del contratto secondo buona fede
richiamato per contestare la meritevolezza del contratto atipico
richiamato in relazione alla pretesa contrarietà a norme imperative e alla causa illecita
richiamato per sostenere la nullità del contratto
evocati in relazione alla nullità e ai suoi effetti, in particolare per la mancata registrazione
art. 1, comma 346, L. n. 311 del 2004
richiamato per sostenere la nullità per mancata registrazione del contratto
invocato per lamentare un'erronea valutazione delle prove e delle allegazioni
invocato per contestare il governo delle prove da parte del giudice di merito
richiamato in tema di ripartizione dell'onere probatorio
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
evocato per dedurre un vizio motivazionale, ritenuto però mal prospettato
richiamato per qualificare i motivi come violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
ritenuto violato per l'insufficiente esposizione sommaria dei fatti nel ricorso
indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso
richiamato nella parte in cui la Corte territoriale aveva confermato la risoluzione per inadempimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale, senza necessità di ricorrere ad altre fonti o atti; la sua carenza determina inammissibilità del ricorso.
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta; se, invece, mira a contestare la ricostruzione o la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile come richiesta di nuova valutazione del merito.
- Le doglianze fondate sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono proponibili solo nei limiti in cui si alleghi effettivamente l'utilizzo di prove non dedotte dalle parti, la disapplicazione del valore legale della prova o un vizio riconducibile ai paradigmi consentiti; non sono ammissibili quando si risolvono in una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente non esaminato dal giudice di merito; non basta contestare la valutazione complessiva delle prove o prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La deduzione di nullità o contrarietà a norme imperative di un contratto richiede una specifica allegazione del suo contenuto rilevante e dei dati da cui si desume la violazione; motivi assertivi o astratti, privi del confronto con il testo negoziale, sono inammissibili.
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