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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05954/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 7 marzo 2008 qualificato dalla parte attrice come contratto di opzione relativo alla regolamentazione di un rapporto di partnership commerciale per la gestione di un servizio bar/ristorante nei locali della galleria d'arte dell'associazione. La società affermava di avere esercitato l'opzione, di avere costituito una s.a.s. quale soggetto subentrante, di avere versato un acconto di 20.000 euro e poi canoni periodici, ma sosteneva che la controparte non avesse completato l'iter amministrativo necessario per ottenere autorizzazioni e licenze e che, in realtà, l'associazione fosse soltanto custode dei locali, senza titolo per concederne l'uso a terzi. Il Tribunale respingeva la domanda di risarcimento per inadempimento e accoglieva in parte la riconvenzionale di risoluzione e risarcimento danni; la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente articolava sei motivi: violazione dei principi di correttezza e buona fede; nullità del contratto atipico per difetto di meritevolezza; violazione di norme imperative e nullità per simulazione di una locazione di fatto e per durata inferiore a quella legale; mancata verifica della registrazione del contratto; erronea valutazione delle prove e della documentazione; omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto la gravissima insufficienza dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., e comunque l'inammissibilità dei singoli motivi perché assertivi, diretti a una rivalutazione del merito o privi di specifica critica giuridica; ha quindi confermato l'esito sfavorevole alla ricorrente senza statuire sulle spese per mancata difesa della parte intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'esposizione dei fatti fosse gravemente carente, perché non consentiva di comprendere compiutamente la domanda, le difese, lo svolgimento del processo e la decisione di merito, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. Ha inoltre osservato, in via subordinata, che tutti i motivi erano comunque inammissibili: il primo tendeva a una rivalutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge; il secondo, il terzo e il quarto erano assertivi e privi di adeguato confronto con il contenuto del contratto; il quinto non denunciava correttamente i vizi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il sesto non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione delle prove e la motivazione di merito. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata perché la controparte non si è difesa in cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale, senza necessità di ricorrere ad altre fonti o atti; la sua carenza determina inammissibilità del ricorso.
  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta; se, invece, mira a contestare la ricostruzione o la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile come richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Le doglianze fondate sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono proponibili solo nei limiti in cui si alleghi effettivamente l'utilizzo di prove non dedotte dalle parti, la disapplicazione del valore legale della prova o un vizio riconducibile ai paradigmi consentiti; non sono ammissibili quando si risolvono in una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente non esaminato dal giudice di merito; non basta contestare la valutazione complessiva delle prove o prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione di nullità o contrarietà a norme imperative di un contratto richiede una specifica allegazione del suo contenuto rilevante e dei dati da cui si desume la violazione; motivi assertivi o astratti, privi del confronto con il testo negoziale, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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