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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28174/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, ha confermato la competenza del Tribunale di Bergamo e ha disposto la rimessione delle parti davanti a tale giudice, che provvederà anche sulle spese. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un edificio residenziale. La società appaltatrice aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per euro 198.738,50, relativo a prestazioni eseguite. Il committente, opponendosi, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Bergamo, invocando il foro inderogabile del consumatore. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, dichiarando la nullità del decreto perché emesso da giudice incompetente. La società ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza con due motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116, 281-quinquies, 183 e 187 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe fondato la decisione su una deduzione tardiva e inammissibile del resistente, cioè la divergenza tra residenza effettiva e residenza anagrafica; 2) violazione degli artt. 18 c.p.c., 43 e 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., sostenendo che il trasferimento di residenza non sarebbe opponibile ai terzi di buona fede se non denunciato nei modi di legge. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: la competenza va valutata al momento della domanda monitoria, ma nel foro del consumatore rileva la residenza effettiva alla data della domanda; il giudice di merito può accertare la non coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva, prevalendo quest'ultima se provata. Inoltre, la ricorrente non poteva invocare la propria buona fede, poiché conosceva la dimora abituale del committente, avendo costruito e consegnato l'abitazione e avendone fotografato l'arredo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro asseritamente violato, ma la Corte esclude che il giudice abbia posto a base della decisione un fatto tardivamente allegato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ritiene legittimo l'apprezzamento probatorio del giudice di merito sulla residenza effettiva.

  • art. 281-quinquies c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non risulta violato il regime decisionale seguito dal Tribunale.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte esclude che vi sia stata utilizzazione di allegazioni tardive in violazione delle preclusioni.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa nullità processuali nel modo in cui il Tribunale ha deciso la competenza.

  • art. 18 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte conferma che, nel foro del consumatore, rileva la residenza effettiva al momento della domanda.

  • art. 43 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla nozione di residenza e alla sua opponibilità ai terzi.

  • art. 44 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non accoglie la tesi dell'inopponibilità del trasferimento di residenza alla controparte.

  • art. 31 disp. att. c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte esclude che la mancata denunzia del trasferimento possa impedire l'accertamento della residenza effettiva.

  • art. 5 c.p.c.

    La competenza si determina in base alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda, restando irrilevanti i mutamenti successivi dei criteri di competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio monitorio la competenza si valuta con riferimento alla data di deposito del ricorso, secondo il criterio generale di cristallizzazione della competenza al momento della domanda.
  • Nelle controversie tra professionista e consumatore, ai fini del foro esclusivo del consumatore rileva la residenza effettiva del consumatore al momento della domanda, non necessariamente quella anagrafica.
  • La risultanza anagrafica fa presumere la coincidenza con la residenza effettiva, ma si tratta di presunzione semplice superabile con prova contraria; se accertata una discrepanza, prevale la dimora abituale effettiva.
  • Il giudice di merito può accertare d'ufficio, sulla base delle prove ritualmente acquisite, la non coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva quando tale dato sia decisivo per il foro competente.
  • La parte che invochi la propria buona fede sull'individuazione della residenza della controparte non può dolersi dell'accertamento della residenza effettiva se risulta che conosceva o poteva conoscere il luogo di abituale dimora della stessa.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppaltoClausole vessatorie
RamiProcesso civileContrattiConsumatori
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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