Cassazione Civile, Ordinanza n. 34494/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente aveva dedotto di essere stato dipendente con qualifica dirigenziale di una società partecipata poi fallita e di rientrare, insieme ad altro personale, nel processo di mobilità previsto da intese tra società partecipate della Regione Campania e dalla disciplina di cui all'art. 1, commi 563 e ss., della l. n. 147/2013. Sosteneva che la condizione per l'assunzione fosse soltanto la permanenza del rapporto di lavoro al momento del passaggio e che, poiché il licenziamento intimato dalla curatela sarebbe stato inefficace per mancata comunicazione, egli avrebbe avuto diritto all'assunzione nella società destinataria con qualifica dirigenziale e al pagamento delle retribuzioni dal 27 agosto 2014. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 563 e ss., l. n. 147/2013 e dell'art. 2932 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, contestando l'interpretazione restrittiva dei verbali di intesa compiuta dalla Corte di appello e sostenendo che l'accordo comprendesse anche i dirigenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla violazione della disciplina di cui alla l. n. 147/2013 fosse formulata in modo generico, senza indicare quale affermazione in diritto della sentenza impugnata contrastasse con la corretta ricostruzione della norma né quale errore di sussunzione fosse stato commesso. Quanto ai verbali di intesa tra le società, ha osservato che, essendo atti volontari e non contratti collettivi nazionali, la loro interpretazione poteva essere contestata solo deducendo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, non con una mera lettura alternativa del contenuto. Ha inoltre rilevato la mancata trascrizione dei verbali ai fini dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e ha considerato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la preclusione derivante dalla doppia conforme, non essendo state evidenziate divergenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 563 e ss., l. n. 147/2013
La disciplina è richiamata come strumento volto ad agevolare la mobilità orizzontale del personale delle società partecipate da enti pubblici, in via volontaria e tenendo conto del fabbisogno della società di destinazione; nel caso concreto l'accordo attuativo è stato interpretato come limitato al personale tecnico-impiegatizio, con esclusione dei dirigenti.
È stata ritenuta insussistente, secondo la Corte territoriale, una base per la pronuncia costitutiva invocata dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la corretta interpretazione della norma e l'eventuale errore di sussunzione; una doglianza generica è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è scrutinabile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura sull'interpretazione di documenti richiede la trascrizione o comunque l'adeguata riproduzione del contenuto degli atti rilevanti nel ricorso.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono evidenziate specifiche divergenze tra le motivazioni delle due sentenze di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La denuncia di violazione di legge in cassazione è inammissibile quando si risolve in un'affermazione apodittica o generica, senza indicare la regola giuridica corretta, il punto della decisione contrastante e l'errore di sussunzione.
- L'interpretazione di atti negoziali o di intese volontarie tra soggetti privati o partecipati non si censura utilmente in cassazione con una semplice lettura alternativa del testo, ma solo deducendo la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale.
- Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente deve riportarne il contenuto essenziale nel ricorso in modo da consentire il controllo di legittimità; in difetto, la censura è inammissibile.
- In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.
- La mobilità prevista per il personale delle società partecipate da enti pubblici, ove fondata su accordi attuativi, va letta nei limiti oggettivi e soggettivi effettivamente pattuiti, non potendo estendersi oltre il personale espressamente contemplato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34489/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34490/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34491/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34493/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34428/2024 del 25/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →