Cassazione Civile, Ordinanza n. 34493/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio di legittimità nel quale la Corte di cassazione, con ordinanza n. 24450/2023, aveva accolto il ricorso dell'iscritto contro la Cassa previdenziale e aveva cassato con rinvio la decisione d'appello, affermando che la quota di pensione relativa all'anzianità maturata prima del 31.12.2003 andava calcolata sul reddito medio dei quindici anni anteriori alla maturazione del diritto, senza applicare retroattivamente il Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto 14.7.2004. La Cassa ha quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, l'ordinanza revocanda avrebbe erroneamente fondato la motivazione sull'inapplicabilità del Regolamento del 14.7.2004, mentre la sentenza d'appello non si sarebbe basata su quel regolamento, ma sugli artt. 1, commi 17 e 18, e 3, comma 12, della L. n. 335/1995. Il resistente ha depositato controricorso e memoria, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto un errore di giudizio, perché mirava a contestare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte sul contenuto della precedente sentenza d'appello e sulla portata delle ragioni poste a base del decisum. Poiché la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone un errore di percezione e non un travisamento valutativo o interpretativo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassa è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e sono stati posti a suo carico i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Indica il rimedio della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.
art. 395 n. 4 c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa; non è consentita per errori di giudizio o di valutazione.
art. 1, commi 17 e 18, L. n. 335/1995
Richiamati dalla ricorrente come base normativa della decisione di merito, in contrapposizione al regolamento del 14.7.2004.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente come fondamento della disciplina previdenziale applicata nel precedente giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. 10184/18
Richiamata per il principio secondo cui l'errata valutazione del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata non integra errore revocatorio, ma errore di giudizio.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia affetta da un falso presupposto percettivo immediatamente rilevabile dagli atti o documenti di causa; non è configurabile quando si contesti l'interpretazione giuridica del decisum.
- Non è proponibile revocazione per censurare il modo in cui la Corte di cassazione ha valutato o letto la motivazione della sentenza impugnata, poiché tale critica attiene al giudizio e non a un errore di fatto.
- La deduzione che la Corte abbia attribuito rilevanza a una diversa base normativa rispetto a quella effettivamente posta a fondamento della decisione di merito non basta, di per sé, a integrare errore di fatto revocatorio se in sostanza si contesta la qualificazione giuridica del precedente giudizio.
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