Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata in relazione al reddito professionale prodotto nell'anno 2008 da un ingegnere iscritto all'albo ma non alla cassa di categoria. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuti i contributi ma aveva escluso l'applicazione del più grave regime sanzionatorio per evasione contributiva, ritenendo mancante il dolo specifico di occultamento dell'obbligazione contributiva, anche perché il professionista aveva denunciato i redditi ai fini fiscali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il regime sanzionatorio dell'evasione. Nel corpo dell'ordinanza la Corte rileva anche che la questione è incisa dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, relativa all'esonero dalle sanzioni civili per omessa iscrizione degli ingegneri e architetti che, pur non iscritti a Inarcassa, siano iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e tenuti alla Gestione separata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma scrutinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, investissero in realtà un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, ossia l'assenza del fine fraudolento/dolo specifico di occultamento dell'obbligazione contributiva, accertamento non sindacabile in sede di legittimità in mancanza di deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre osservato che il ricorso era comunque formulato alla luce di un quadro normativo non più attuale per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000
recte: all’art. 116, comma 8, lett. A della legge nr. 388 del 2000
indicata dalla Corte d'appello come base del regime sanzionatorio, in contrapposizione alla tesi dell'INPS sull'evasione contributiva; la Cassazione non entra nel merito dell'applicazione, perché il ricorso è inammissibile.
art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000
violazione dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge nr. 388 del 2000
invocato dall'INPS per sostenere l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ.
la Corte rileva che sotto la veste di violazione di legge il motivo mirava in realtà a censurare un accertamento di fatto del giudice di merito.
in assenza della denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.
la censura sull'assenza del dolo specifico non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 21 l. n. 6/1981
ai sensi dell'art. 21 L. n.6 del 1981
richiamato nel passaggio dedicato alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, quale norma che collega l'iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria per ingegneri e architetti.
art. 18, comma 12, D.L. n. 87/2011
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, co. 12, del D.L. nr. 87 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non esclude le sanzioni civili per omessa iscrizione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore, nei confronti di ingegneri e architetti tenuti alla Gestione separata e iscritti ad altra gestione obbligatoria.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte dispone il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie quando si contesti l'esistenza o meno del dolo specifico o del fine fraudolento.
- L'accertamento circa la sussistenza o insussistenza dell'intenzione di occultare l'obbligazione contributiva è un apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su un quadro normativo superato da sopravvenienze normative o da una pronuncia di illegittimità costituzionale, la censura può risultare comunque non pertinente o inammissibile.
- In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la distinzione tra inadempimento semplice ed evasione richiede la verifica del diverso elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie più grave.
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