Cassazione Civile, Ordinanza n. 34428/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un ex dirigente medico, cessato dal servizio nel 2015 dopo un periodo di aspettativa per motivi personali, aveva chiesto alla propria datrice di lavoro il pagamento in denaro del controvalore delle ferie maturate e non godute tra il 1992 e il 2008. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione e rigettato la pretesa. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, individuato in una dichiarazione del 1998 con cui egli aveva rappresentato di non aver potuto fruire delle ferie per ragioni di servizio, dando atto del futuro pagamento, dichiarazione controfirmata dal primario; 2) violazione dell’art. 6 del regolamento aziendale sull’orario di lavoro del 2010, del CCNL dirigenza medica del 2000 e dell’art. 11 disp. prel., sostenendo che i riferimenti normativi valorizzati dalla Corte d’appello fossero inconferenti o successivi e che la dichiarazione del 1998 fosse stata erroneamente interpretata come impegno aziendale; 3) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. in tema di prescrizione, assumendo che il diritto non fosse prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava un omesso esame di un fatto, ma la mancata considerazione di una prova documentale atipica; comunque il documento non era decisivo, essendo risalente al 1998 e non idoneo a fondare una pretesa relativa anche agli anni successivi fino al 2008, e non smentiva il punto decisivo individuato dalla Corte territoriale, cioè la mancanza di allegazione e prova di una richiesta di fruizione delle ferie. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non intaccava la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva richiamato il regolamento del 2010 solo in collegamento con il CCNL applicabile, e l’errore nella individuazione del contratto collettivo era emendabile perché i contratti collettivi del pubblico impiego sono conoscibili direttamente dal giudice; inoltre, il divieto di monetizzazione delle ferie è stato letto come presidio dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, non come limite meramente formale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva deciso sulla prescrizione, ma aveva escluso a monte l’esistenza stessa del diritto, applicando la ragione più liquida. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
Il vizio non può essere utilizzato per censurare la mancata valutazione di una prova documentale atipica; inoltre il motivo è inammissibile se il fatto/documento asseritamente trascurato non è decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura per violazione di legge è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro interpretativo dei riferimenti normativi; la Corte non ne fa un uso autonomo decisivo, rilevando comunque la non decisività della censura.
art. 36 Cost.
Il diritto alle ferie e la loro irrinunciabilità fungono da presidio costituzionale; il divieto di monetizzazione è funzionale a rendere effettivo il godimento delle ferie.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
Per i contratti collettivi del pubblico impiego opera il principio iura novit curia, con conoscibilità diretta da parte del giudice.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato come base del particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi del pubblico impiego.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 2946 c.c.
La Corte osserva che la sentenza impugnata non ha deciso sulla prescrizione, ma sull’inesistenza del diritto.
art. 2948 c.c.
Come per l’art. 2946 c.c., la censura sulla prescrizione non coglie la ratio decidendi.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se formalmente denuncia violazioni di legge o omessi esami.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere impiegato per contestare la mancata valutazione di una prova documentale atipica; occorre comunque che il fatto omesso sia decisivo.
- Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, i contratti collettivi nazionali sono conoscibili dal giudice secondo il principio iura novit curia, sicché un’erronea indicazione del testo contrattuale può essere emendata se il contenuto normativo richiamato è comunque identificabile.
- Il divieto di monetizzazione delle ferie non ha una funzione autonoma solo restrittiva, ma serve a garantire l’effettività del diritto irrinunciabile al godimento delle ferie; la sua legittimità va valutata in rapporto a tale funzione.
- La censura sulla prescrizione è inconferente se il giudice di merito ha negato in radice l’esistenza del diritto azionato, applicando la logica della ragione più liquida.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove, come quelle relative alla ripartizione dell’onere della prova, se non risultano già devolute nei gradi di merito.
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