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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34489/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una banca era stato licenziato per giusta causa con lettera del 16 luglio 2019 e aveva impugnato il recesso. Dopo un tentativo di conciliazione non andato a buon fine, aveva depositato un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. relativo al medesimo licenziamento e, solo successivamente, il ricorso ordinario secondo il rito impugnatorio del licenziamento. Nei giudizi di merito il datore di lavoro aveva eccepito la decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966, sostenendo che, dopo la comunicazione dell'11 giugno 2020 di mancata adesione alla conciliazione, il lavoratore avrebbe dovuto depositare il ricorso ordinario entro 60 giorni, mentre il deposito del 13 gennaio 2021 era tardivo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per contraddittorietà e violazione dell'art. 132 c.p.c., lamentando il mancato riconoscimento degli effetti del giudicato cautelare; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 6 L. n. 604/1966, degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., dell'art. 700 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 212/2020 sul deposito del ricorso cautelare come atto idoneo a impedire la decadenza dovesse valere anche per il terzo termine di 60 giorni e che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare l'interpretazione costituzionalmente orientata e la questione di legittimità costituzionale da lui sollevata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il rilievo della Corte territoriale secondo cui l'ordinanza cautelare non è idonea a fondare un contrasto di giudicati, perché il giudicato cautelare cede rispetto al giudicato di merito, formato all'esito di cognizione piena. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo: ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 212/2020, osservando che la ratio dell'intervento additivo è quella di attribuire al ricorso cautelare ante causam la medesima funzione di emersione tempestiva del contenzioso e di superamento dell'incertezza propria del ricorso ordinario, per cui il procedimento d'urgenza, al pari di quello ordinario, può rilevare ai fini della decadenza. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione, perché riesamini la tempestività dell'impugnazione alla luce del principio enunciato e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.

    la censura di nullità per motivazione contraddittoria è stata esclusa perché la decisione di merito era coerente sul punto del giudicato cautelare

  • art. 6 L. n. 604/1966

    la disciplina decadenziale dell'impugnazione del licenziamento, come novellata, è articolata in termini successivi; a seguito di Corte cost. n. 212/2020 anche il deposito del ricorso cautelare ante causam è idoneo a impedire la decadenza entro il termine previsto

  • art. 32, co. 1, L. n. 183/2010

    ha novellato l'art. 6 L. n. 604/1966 introducendo la nuova fattispecie decadenziale a sequenza concatenata

  • art. 700 c.p.c.

    il ricorso cautelare d'urgenza ante causam è stato ritenuto, per effetto della pronuncia costituzionale, idoneo a incidere sulla decadenza nei termini considerati

  • artt. 669-bis e 669-ter c.p.c.

    richiamati insieme all'art. 700 c.p.c. quali norme sul procedimento cautelare anteriore alla causa rilevante ai fini dell'impugnazione del licenziamento

  • art. 360, co. 1, nn. 3), 4) c.p.c.

    norme sul perimetro del ricorso per cassazione invocate a fondamento dei motivi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente in chiave interpretativa della disciplina decadenziale

  • art. 3 Cost.

    richiamato per sostenere l'illegittimità di una disciplina differenziata priva di giustificazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di azione e di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il giusto processo e la coerenza del sistema processuale

  • art. 117, co. 1, Cost.

    richiamato come parametro interposto di costituzionalità

  • C. Cost. 14/10/2020, n. 212

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, co. 2, L. n. 604/1966 nella parte in cui non prevedeva l'efficacia del deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa anche ai fini del termine successivo di centottanta giorni

Massime di principio

  • Nel sistema dell'impugnazione del licenziamento, il giudicato cautelare non è equiparabile al giudicato di merito: un provvedimento reso in sede sommaria non può fondare un contrasto di giudicati rispetto alla successiva decisione a cognizione piena.
  • La disciplina decadenziale dell'art. 6 L. n. 604/1966 va letta in modo coerente con la funzione di emersione tempestiva del contenzioso; il ricorso cautelare ante causam può assumere rilievo impeditivo della decadenza quando la Corte costituzionale ne abbia riconosciuto l'idoneità in ragione della medesima funzione perseguita dal ricorso ordinario.
  • L'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina delle decadenze in materia di licenziamento deve evitare soluzioni che rendano privo di termine il deposito del ricorso ordinario o consentano elusioni abusive del sistema.
  • Quando la censura attiene a un preteso giudicato cautelare, il confronto va fatto con il giudicato di merito, che prevale perché espresso all'esito di cognizione piena.
  • In presenza di una pronuncia additiva della Corte costituzionale sulla decadenza da impugnazione del licenziamento, il giudice di merito deve verificare la concreta incidenza del ricorso cautelare sul decorso del termine decadenziale e non limitarsi a escluderne aprioristicamente la rilevanza.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProcedimenti cautelari
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenzaRinvio pregiudiziale

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