Cassazione Civile, Ordinanza n. 34490/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore dipendente di una società ferroviaria aveva agito lamentando di essere stato adibito, dal febbraio 1993, da mansioni di capo stazione superiore presso una determinata stazione a mansioni di bigliettaio nella stessa sede, con conseguente asserita dequalificazione professionale e danno alla professionalità. Dopo un primo giudizio sfavorevole e una successiva cassazione con rinvio sul solo profilo del danno, la corte di rinvio aveva riconosciuto un danno professionale e lo aveva liquidato equitativamente in misura pari al 20% della retribuzione mensile percepita nell'anno 2004 moltiplicata per i mesi intercorrenti dal febbraio 1993 al 29 luglio 2004. Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., sostenendo che la liquidazione equitativa fosse stata compiuta in modo superficiale, valorizzando soltanto durata del demansionamento e anzianità, senza considerare la gravità e la qualità del demansionamento, la complessità delle mansioni originarie, il divario tra mansioni originarie e mansioni assegnate, e l'effettiva perdita o recuperabilità della professionalità; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., individuati nelle medesime circostanze relative alla qualità delle mansioni e alla gravità della dequalificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, carente l'autosufficienza del ricorso, perché non riportava in modo puntuale le allegazioni e gli atti rilevanti né specificava concretamente le mansioni svolte e la declaratoria contrattuale richiamata; dall'altro, ha osservato che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è censurabile in cassazione solo se manchino del tutto giustificazione, criteri o coerenza logica, mentre nel caso concreto la corte di merito aveva indicato, sia pure sinteticamente, gli elementi valorizzati: modalità e durata del demansionamento, anzianità di servizio, dimensioni dell'impresa, e la retribuzione come parametro di riferimento. Ha inoltre escluso il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché le dedotte questioni sulla qualità e gravità del demansionamento erano elementi valutativi già considerati, non fatti storici omessi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno è ammissibile, ma in cassazione è censurabile solo se il giudice di merito non indichi i criteri seguiti o incorra in motivazione apparente, contraddittoria o manifestamente incoerente rispetto al danno allegato.
art. 2103 c.c.
Il demansionamento illegittimo può costituire fonte di danno alla professionalità, la cui esistenza e quantificazione possono essere desunte anche in via equitativa da elementi presuntivi e fattuali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È invocabile per denunciare la violazione di legge nella liquidazione del danno, ma non consente di sostituire la propria valutazione equitativa a quella del giudice di merito in assenza di vizi logici o giuridici.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla diversa valutazione di elementi già esaminati dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e la puntuale riproduzione dei documenti e degli atti su cui si fonda, per consentire il controllo senza accesso ad altre fonti.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede il rispetto degli oneri di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
artt. 1 e 2 Cost.
Richiamati dalla corte territoriale in relazione al preteso danno all'immagine e alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, ma nel caso concreto ritenuti non provati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile se non è autosufficiente: il ricorrente deve indicare e riprodurre con precisione gli atti, i documenti e le allegazioni rilevanti, senza affidarsi a rinvii generici.
- La liquidazione equitativa del danno da demansionamento è sindacabile in cassazione solo quando il giudice di merito ometta di indicare i criteri utilizzati, oppure adotti una motivazione apparente, perplessa, contraddittoria o manifestamente incongrua rispetto al pregiudizio accertato.
- Ai fini della quantificazione del danno da demansionamento il giudice può valorizzare, in via equitativa e anche presuntiva, durata della dequalificazione, qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, tipo di professionalità lesa, esito finale del demansionamento e altre circostanze concrete del caso.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può riguardare mere valutazioni o apprezzamenti di elementi già considerati dal giudice di merito, ma soltanto un fatto storico specifico effettivamente non esaminato.
- La retribuzione può essere utilizzata come parametro, nell'ambito della valutazione equitativa, per la stima del danno da impoverimento professionale, in quanto espressione del contenuto professionale della prestazione lavorativa.
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