Cassazione Civile, Ordinanza n. 34491/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché compia i conseguenti accertamenti applicando il regime transitorio della mini-ASpI e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la spettanza, per l'anno 2013, di una prestazione di disoccupazione connessa a un rapporto cessato il 31.12.2012. In appello era stata accolta la domanda del lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, ritenendo che la tutela richiesta non rientrasse nella mini-ASpI e che l'ente non avesse contestato i requisiti. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) violazione degli artt. 2, commi 1 e 24, L. n. 92/2012, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 24, che non prevede per il 2013 il trattamento di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti; (ii) violazione dell'art. 2, comma 69, lett. b), L. n. 92/2012, per avere la sentenza riconosciuto nel 2013 una prestazione ormai abrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che il diritto era maturato nel 2012, perché lo stato di disoccupazione involontaria era intervenuto allora, ma ha censurato la sentenza d'appello per non aver applicato la norma transitoria che assorbe tali prestazioni nella mini-ASpI per i periodi lavorativi del 2012, liquidata dal 1 gennaio 2013.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, d.l. n. 86/1988
indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti
costituiva la disciplina previgente dei presupposti sostanziali della prestazione, richiamata per individuare i requisiti costitutivi maturati nel 2012.
L. n. 160/1988
conversione del d.l. n. 86/1988
richiamata quale fonte di conversione della disciplina previgente dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
art. 2, commi 1 e 24, L. n. 92/2012
la Corte afferma che la disciplina transitoria di cui al comma 24 impone di considerare assorbite nella mini-ASpI le prestazioni riferite ai periodi lavorativi del 2012, sicché non può applicarsi integralmente il regime previgente per il trattamento spettante dal 1 gennaio 2013.
art. 2, comma 69, lett. b), L. n. 92/2012
è invocato per affermare l'abrogazione della prestazione di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti; la Corte lo richiama nel quadro del motivo di ricorso accolto.
art. 2, commi 20, 21, 22, 23, L. n. 92/2012
sono indicati come la disciplina della mini-ASpI cui ricondurre il trattamento delle prestazioni assorbite ex comma 24.
Massime di principio
- Quando una riforma previdenziale prevede una disciplina transitoria che assorbe prestazioni pregresse in un nuovo trattamento, il giudice deve applicare il regime transitorio e non la sola disciplina previgente, anche se i requisiti sostanziali del diritto si sono formati prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
- La verifica della spettanza di una prestazione previdenziale va distinta tra presupposti costitutivi del diritto e regime giuridico della sua liquidazione: i primi possono essere quelli della disciplina previgente, ma il trattamento concretamente erogabile può essere regolato dalla normativa sopravvenuta.
- Se la norma transitoria dispone che determinate prestazioni si considerano assorbite in un nuovo istituto, il giudice deve ricondurre la domanda alla nuova prestazione e non riconoscere autonomamente il vecchio beneficio come se fosse ancora vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34489/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34490/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34493/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34494/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34428/2024 del 25/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →