Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18057/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per lesioni colpose (art. 590 c.p.) contestando: insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione di norme penali e processuali; che due parti civili (Francesco Vitetta e Giulia Campagna) sarebbero state già risarcite extragiudizialmente per cui la condanna civile andrebbe annullata; e, in subordine, la prescrizione del reato essendo trascorsi oltre nove anni dal fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso mancava della specificità richiesta per il sindacato di legittimità (si limitava a riproporre le censure già esaminate in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito); le asserzioni sulla quietanza risarcitoria non erano documentate (mancava prova della presunta transazione); la prescrizione non è maturata perché il termine di 7 anni e 6 mesi è stato sospeso per oltre due anni e mezzo a causa di rinvii richiesti dai difensori in primo grado e per ulteriori 64 giorni per gli effetti dell'art. 83, comma 4, DL n.18/2020. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate in euro 3.500,00 in favore di Vitetta Francesca e Campagna Giulia e in euro 3.000,00 in favore di Vitetta Francesco, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    preceduto e terzo e quarto comma

    norma sostanziale contestata: il reato è lesioni personali colpose; la condanna è stata confermata in appello e non è stata messa in discussione per insufficienza della fattispecie dalla Corte di legittimità, che ha valutato sussistente un quadro indiziario grave, preciso e concordante

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    imposizione dell'onere di specificità nel ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e di fatto sottoposte al sindacato di legittimità; la mancata specificità rende il ricorso inammissibile

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L.18/2020) e successive proroghe

    consente, nelle udienze fissate per il periodo di applicazione, la decisione senza discussione orale previa conclusioni depositate per iscritto; qui usata per segnalare che le parti hanno rassegnato conclusioni scritte e chiesto inammissibilità

  • art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n.18

    previsione di sospensione o protrazione dei termini processuali per effetto delle misure emergenziali Covid-19; qui rilevata ai fini della sospensione del corso della prescrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile quando non sussista colpa grave dall'istante; qui motivata nella misura di euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    richiamata per i principi relativi all'onere di condanna e alla valutazione della responsabilità nella proposizione di impugnazioni infondate o inammissibili; la Corte nega l'esistenza di elementi per ritenere dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso, ma comunque applica sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso deve essere specifico: non è ammesso un generico dissenso o la semplice ripetizione delle censure già considerate e respinte in grado d'appello; bisogna indicare esattamente i punti della motivazione impugnati e le ragioni della censura
  • La valutazione degli elementi di fatto e degli indizi è rimessa ai giudici di merito; la Suprema Corte sindaca la corretta applicazione del diritto e la sufficienza della motivazione, ma non riconsidera liberamente le prove se il giudice di merito ha formato un quadro indiziario 'grave, preciso e concordante'
  • Chi invoca un risarcimento extragiudiziale o una quietanza liberatoria deve documentare tale circostanza nel ricorso; mere asserzioni non sopperiscono all'onere probatorio e rendono la censura inammissibile
  • I termini di prescrizione possono essere sospesi per rinvii richiesti dalle difese e per misure straordinarie (es. disposizioni Covid); occorre calcolare con attenzione tali sospensioni prima di sostenere la prescrizione
  • Un ricorso inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese processuali, pagamento alla Cassa delle Ammende e rifusione delle spese alle parti civili): valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni non ben costruite

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.