Cassazione Penale, Sentenza n. 18057/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per lesioni colpose (art. 590 c.p.) contestando: insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione di norme penali e processuali; che due parti civili (Francesco Vitetta e Giulia Campagna) sarebbero state già risarcite extragiudizialmente per cui la condanna civile andrebbe annullata; e, in subordine, la prescrizione del reato essendo trascorsi oltre nove anni dal fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso mancava della specificità richiesta per il sindacato di legittimità (si limitava a riproporre le censure già esaminate in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito); le asserzioni sulla quietanza risarcitoria non erano documentate (mancava prova della presunta transazione); la prescrizione non è maturata perché il termine di 7 anni e 6 mesi è stato sospeso per oltre due anni e mezzo a causa di rinvii richiesti dai difensori in primo grado e per ulteriori 64 giorni per gli effetti dell'art. 83, comma 4, DL n.18/2020. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate in euro 3.500,00 in favore di Vitetta Francesca e Campagna Giulia e in euro 3.000,00 in favore di Vitetta Francesco, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
preceduto e terzo e quarto comma
norma sostanziale contestata: il reato è lesioni personali colpose; la condanna è stata confermata in appello e non è stata messa in discussione per insufficienza della fattispecie dalla Corte di legittimità, che ha valutato sussistente un quadro indiziario grave, preciso e concordante
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
imposizione dell'onere di specificità nel ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e di fatto sottoposte al sindacato di legittimità; la mancata specificità rende il ricorso inammissibile
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L.18/2020) e successive proroghe
consente, nelle udienze fissate per il periodo di applicazione, la decisione senza discussione orale previa conclusioni depositate per iscritto; qui usata per segnalare che le parti hanno rassegnato conclusioni scritte e chiesto inammissibilità
art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n.18
previsione di sospensione o protrazione dei termini processuali per effetto delle misure emergenziali Covid-19; qui rilevata ai fini della sospensione del corso della prescrizione
art. 616 cod. proc. pen.
norma che consente la condanna alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile quando non sussista colpa grave dall'istante; qui motivata nella misura di euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
richiamata per i principi relativi all'onere di condanna e alla valutazione della responsabilità nella proposizione di impugnazioni infondate o inammissibili; la Corte nega l'esistenza di elementi per ritenere dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso, ma comunque applica sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve essere specifico: non è ammesso un generico dissenso o la semplice ripetizione delle censure già considerate e respinte in grado d'appello; bisogna indicare esattamente i punti della motivazione impugnati e le ragioni della censura
- La valutazione degli elementi di fatto e degli indizi è rimessa ai giudici di merito; la Suprema Corte sindaca la corretta applicazione del diritto e la sufficienza della motivazione, ma non riconsidera liberamente le prove se il giudice di merito ha formato un quadro indiziario 'grave, preciso e concordante'
- Chi invoca un risarcimento extragiudiziale o una quietanza liberatoria deve documentare tale circostanza nel ricorso; mere asserzioni non sopperiscono all'onere probatorio e rendono la censura inammissibile
- I termini di prescrizione possono essere sospesi per rinvii richiesti dalle difese e per misure straordinarie (es. disposizioni Covid); occorre calcolare con attenzione tali sospensioni prima di sostenere la prescrizione
- Un ricorso inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese processuali, pagamento alla Cassa delle Ammende e rifusione delle spese alle parti civili): valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni non ben costruite
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