Cassazione Civile, Ordinanza n. 10077/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia origina dall'occupazione di urgenza e dalla successiva trasformazione del regime giuridico di un terreno destinato a opere di viabilità e fognarie. Il fondo, di proprietà di un soggetto poi deceduto, era stato immesso in possesso nel 1993; il decreto di esproprio era intervenuto solo nel 2004, oltre il termine quinquennale indicato dal giudice amministrativo, che nel 2009 annullava il decreto e prospettava le possibili conseguenze restitutorie o acquisitive con correlato ristoro del danno per l'uso sine titulo. Nel 2009 il consorzio emanava un provvedimento di acquisizione sanante, notificato ai comproprietari, e nel 2013 il ricorso amministrativo avverso tale atto veniva dichiarato irricevibile perché tardivo. Successivamente gli eredi proponevano domanda alla Corte d'appello chiedendo il risarcimento del danno/indennizzo per il periodo di occupazione illegittima e la determinazione del valore di mercato del bene e del valore locativo/rendita. La Corte d'appello dichiarava però inammissibile il ricorso, ritenendo applicabile il termine decadenziale di 30 giorni previsto per l'opposizione alla stima, sul presupposto che la domanda riguardasse l'indennità prevista dal provvedimento di acquisizione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano, da un lato, che la pretesa dovesse qualificarsi come risarcimento del danno/indennizzo correlato al previgente art. 43 d.P.R. 327/2001 e alla sentenza amministrativa passata in giudicato, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale e non della decadenza breve; dall'altro, denunciavano l'erronea applicazione di norme sopravvenute (art. 42-bis d.P.R. 327/2001, art. 54 d.P.R. 327/2001 e art. 29 d.lgs. 150/2011) a una fattispecie già regolata da un diverso assetto normativo, oltre a contestare le eccezioni preliminari del consorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbendo il terzo. Ha escluso che si fosse formato un giudicato sulla sentenza amministrativa del 2009 tale da fissare definitivamente il diritto azionato nei termini prospettati dai ricorrenti, osservando che quella pronuncia aveva solo delineato possibili sviluppi futuri (accordo, restituzione, acquisizione sanante) e non aveva definito la domanda di quantificazione. Ha poi affermato che, nella fattispecie di acquisizione sanante emessa nel 2009 ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 327/2001, l'impugnazione/contestazione della liquidazione dell'indennizzo non era soggetta al termine decadenziale di 30 giorni previsto per l'opposizione alla stima espropriativa, ma al termine ordinario di prescrizione decennale. Ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui il termine breve dell'art. 54 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 29 d.lgs. 150/2011 non si applica alla contestazione dell'indennizzo contenuto nel provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis, e ha esteso tali conclusioni anche al previgente art. 43. Per effetto dell'errore di diritto, l'ordinanza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda nel merito e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, L. n. 865/1971
Il termine quinquennale di efficacia dell'occupazione di urgenza decorreva dall'immissione in possesso; il decreto di esproprio emesso oltre tale termine era tardivo e annullabile.
Era la disciplina applicabile al provvedimento di acquisizione sanante emesso nel 2009; la Corte ne valorizza l'assetto per escludere l'applicazione del termine decadenziale breve all'azione di contestazione della liquidazione.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La disciplina sopravvenuta dell'acquisizione sanante viene richiamata in via comparativa: la contestazione dell'indennizzo fissato nel provvedimento non è soggetta al termine di 30 giorni dell'opposizione alla stima.
art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
La Corte d'appello aveva ricondotto la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario in materia indennitaria; la Cassazione richiama tale inquadramento ma precisa che ciò non comporta l'applicazione della decadenza breve.
Il termine di 30 giorni per l'opposizione alla stima definitiva non è applicabile alla contestazione dell'indennizzo contenuto nel provvedimento acquisitivo sanante.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
Il termine di decadenza previsto per l'opposizione alla stima non si estende, neppure per analogia, alla domanda avente ad oggetto la determinazione giudiziale dell'indennizzo da acquisizione sanante.
Non si è formato un giudicato idoneo a precludere la domanda di quantificazione dell'indennizzo/risarcimento nei termini prospettati dai ricorrenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge dedotti nel ricorso per cassazione.
Viene invocato per escludere l'applicazione retroattiva di norme sopravvenute rispetto al momento di insorgenza del diritto.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione della prescrizione quinquennale del risarcimento da fatto illecito; la Corte, però, valorizza il termine decennale in relazione alla specifica azione indennitaria.
D.L. n. 98/2011, art. 34, comma 1
Ha introdotto l'art. 42-bis nel sistema espropriativo, in sostituzione della pregressa disciplina dell'art. 43.
Corte costituzionale n. 293/2010
Ha determinato il venir meno dell'art. 43, poi superato dalla reintroduzione di una disciplina di acquisizione sanante con l'art. 42-bis.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda la contestazione della quantificazione dell'indennizzo contenuto in un provvedimento di acquisizione sanante, non si applica automaticamente il termine decadenziale breve previsto per l'opposizione alla stima espropriativa: salvo diversa previsione espressa, opera il termine ordinario di prescrizione.
- Le norme che introducono termini di decadenza o inammissibilità per l'esercizio dell'azione non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica in assenza di un espresso rinvio normativo.
- L'atto amministrativo che definisce l'acquisizione del bene non preclude, di per sé, la domanda di determinazione giudiziale dell'indennizzo se non abbia già regolato in modo definitivo e completo la quantificazione oggetto di contestazione.
- Il giudicato amministrativo va verificato con riguardo al contenuto effettivo del decisum: la sola previsione in motivazione di possibili sviluppi futuri non equivale a definizione irrevocabile della pretesa economica successivamente azionata.
- L'inquadramento della controversia come indennitaria ai fini della giurisdizione e della competenza non comporta automaticamente l'applicazione del medesimo regime decadenziale previsto per fattispecie espropriative diverse.
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