Sentenza del 13/04/2016 n. 7285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva dal diniego dell’Ufficio di annullare in autotutela l’avviso di accertamento n. (XXXXX), relativo a IVA e IRAP per il 1999, non impugnato nei termini. Dopo la declaratoria d’inammissibilità della CTP e il rigetto dell’appello da parte della CTR della Lombardia, M.M. ha proposto ricorso per cassazione. Ha lamentato: carenza e contraddittorietà della motivazione della CTR; nullità dell’accertamento perché notificato il 5 agosto 2004 a una società già cancellata ed estinta; mancato decorso del termine per impugnare per invalidità della notifica; illegittimità del diniego di autotutela e omesso esame di fatti che, a suo avviso, dimostravano gli errori dell’accertamento, tra cui la presentazione della dichiarazione tramite intermediario e la doppia imposizione sul valore dei beni ceduti. Nel merito, la CTR aveva ritenuto che l’avviso fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione e che il ricorso contro il diniego di autotutela non potesse essere usato per superare tale preclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato preliminarmente, sulla base della cancellazione della società dal registro delle imprese, che dal 1° gennaio 2004 essa era estinta e priva di capacità processuale. Il ricorso originario in primo grado era stato proposto dalla società, non dal socio: il difetto originario di capacità processuale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, comportava che la causa non poteva essere proposta. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., senza esaminare nel merito i motivi relativi all’accertamento e all’autotutela. Ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di cassazione, per giusti motivi legati alla consolidazione dell’orientamento giurisprudenziale sulle conseguenze della cancellazione societaria.
Norme richiamate
La causa non poteva essere proposta e la sentenza va quindi cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3.
Quando emerge che la causa è stata originariamente proposta da un soggetto privo della capacità processuale, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata, perché la causa non poteva essere instaurata.
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’estinzione della società e sulle conseguenze della cancellazione, ma la Corte decide sulla carenza di capacità processuale derivante dall’estinzione senza svolgere un’autonoma interpretazione di ciascuna disposizione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
È invocato dalla ricorrente per sostenere che, non essendo stato validamente notificato l’accertamento, non sarebbe decorso il termine per impugnarlo; la questione non è esaminata nel merito, perché la causa viene definita preliminarmente per difetto originario di capacità processuale.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità della notifica dell’avviso alla società; la Corte non decide questa censura nel merito.
Sono invocati dalla ricorrente per sostenere l’esistenza e i limiti del potere di autotutela e i vizi del diniego. La Corte non ne offre un’interpretazione, poiché non esamina le censure di merito.
Art. 132 c.p.c. e art. 11 Cost., comma 6, come indicati nel ricorso
Sono richiamati dalla ricorrente per contestare la motivazione della CTR; la relativa censura non viene decisa nel merito.
Indicano i vizi di legittimità denunciati nel ricorso per cassazione; le relative censure di merito restano assorbite dalla definizione preliminare per difetto originario di capacità processuale.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina la sua estinzione e la cessazione della capacità processuale; se l’azione è stata proposta dalla società quando era già estinta, il difetto originario può essere rilevato d’ufficio anche in cassazione.
- Quando il difetto originario di capacità processuale implica che la causa non poteva essere proposta, la cassazione può essere senza rinvio; in tal caso le questioni di merito non devono essere esaminate.
- Un socio o ex legale rappresentante che impugna in proprio in un grado successivo non rimedia automaticamente al fatto che il giudizio originario fosse stato instaurato dalla società priva di capacità processuale.
- La decisione non stabilisce nel merito se l’avviso fosse nullo per notifica, se il termine d’impugnazione fosse decorso o se il diniego di autotutela fosse legittimo: tali questioni sono rimaste non esaminate.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudice individua giusti motivi, qui collegati al consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sulle conseguenze processuali della cancellazione societaria.
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