Cassazione Civile, Ordinanza n. 32277/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, socio di una società di persone, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli aveva attribuito un maggior reddito da partecipazione relativo a un determinato periodo d’imposta, con recupero di maggiori imposte sui redditi, addizionali e contributi, oltre sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’Amministrazione aveva censurato la decisione, sostenendo, con due motivi di ricorso per cassazione, da un lato che la CTR avesse erroneamente considerato valutabile una sentenza resa in un giudizio relativo all’accertamento notificato alla società, pur non essendo quella decisione provvisoriamente esecutiva e avendo natura costitutiva; dall’altro che la motivazione della CTR fosse solo apparente nel ritenere condivisibile quella pronuncia. La Corte ha però rilevato d’ufficio un vizio preliminare decisivo: il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione della società e degli altri soci, nonostante la controversia sull’accertamento del reddito di una società di persone e dei soci integri litisconsorzio necessario originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto di contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, in diversa composizione, affinché provveda nel merito previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, in ragione del rilievo officioso della nullità.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per le società di persone l’accertamento del reddito è unitario e i redditi sono automaticamente imputati ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Quando la controversia riguarda inscindibilmente società e soci, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamata la possibilità di riunione dei giudizi connessi, ferma la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario.
Il giudice d’appello, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio non sanato in primo grado, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
In cassazione, accertata la nullità dell’intero processo per difetto di contraddittorio, la Corte annulla le sentenze di merito e rinvia al giudice di primo grado.
È evocato nel primo motivo come norma che la ricorrente riteneva erroneamente applicata dalla CTR nel valutare gli effetti della precedente pronuncia.
È evocato nel primo motivo come norma sulla cosa giudicata, deducendosi che la CTR avesse attribuito rilievo improprio a una decisione non definitiva.
È richiamato nel primo motivo per sostenere che la sentenza della CTP non fosse provvisoriamente esecutiva.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nel secondo motivo come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo a sostegno della denuncia di motivazione apparente.
art. 111 Cost.
È richiamato nel secondo motivo in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’accertamento del reddito delle società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali di singoli soggetti.
- La mancata partecipazione al giudizio di uno o più litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell’intero processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Se il vizio di integrità del contraddittorio non è rilevato dal giudice di primo grado né sanato in appello con la rimessione al primo giudice, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare alla decisione di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
- Nel giudizio tributario relativo a elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione d’imposta, la decisione non può essere resa solo nei confronti di alcuni dei soggetti interessati, poiché la controversia investe un rapporto inscindibile e unitario.
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