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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20483/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società contribuente aveva chiesto il rimborso della TARI 2015 sostenendo che la tariffa applicata non fosse corretta. In giudizio aveva inoltre censurato la sentenza di appello per omessa pronuncia sui singoli motivi di gravame, per motivazione apparente, per il richiamo generico a un'altra sentenza relativa ad annualità diverse e, nel merito, per l'erronea assimilazione dell'attività svolta nella gestione di case-vacanza a quella alberghiera, con conseguente applicazione della tariffa della categoria 8 "alberghi". Deduceva anche la violazione di norme del d.lgs. n. 507/1993, della l.r. Lazio n. 33/1998 e di un regolamento regionale, ritenuti rilevanti dalla parte ai fini della classificazione tariffaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR aveva comunque esposto le ragioni del rigetto della domanda di rimborso, spiegando che le strutture erano completamente arredate, dotate di bagno e cucina e corredate da servizi di pulizia, cambio biancheria e accessori, sicché l'attività era assimilabile a quella alberghiera; non vi era quindi né omessa pronuncia né motivazione apparente, potendo la motivazione essere anche resa per relationem. Ha respinto anche il terzo motivo, qualificando il richiamo a un'altra sentenza come mero inciso ad abundantiam. Ha infine escluso la fondatezza del quarto motivo, affermando che l'attività di affittacamere/case-vacanza è analogabile a quella alberghiera ai fini tariffari, e che la disciplina applicabile alla TARI 2015 è quella della l. n. 147/2013 e del d.P.R. n. 158/1999, non delle norme richiamate dalla ricorrente in tema di TARSU o di disciplina regionale del commercio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto insussistenti i vizi.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR aveva comunque deciso sulle censure proposte.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per difetto di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata.

  • art. 65 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non pertinente ratione temporis, trattandosi di TARI 2015 e non di TARSU.

  • art. 68, secondo comma, d.lgs. n. 507/1993

    Ritenuto non applicabile alla fattispecie perché riferito a un diverso quadro normativo (TARSU).

  • art. 2 l.r. Lazio n. 33/1998

    Considerato irrilevante ai fini della disciplina della TARI, trattandosi di normativa regionale sul commercio.

  • art. 3 l.r. Lazio n. 33/1998

    Considerato irrilevante ai fini della disciplina della TARI, trattandosi di normativa regionale sul commercio.

  • art. 7 Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8

    Ritenuto irrilevante perché estraneo alla disciplina della tariffa rifiuti applicabile.

  • Regolamento regionale 16 giugno 2017, n. 14

    Ritenuto irrilevante perché estraneo alla disciplina della tariffa rifiuti applicabile.

  • art. 1, comma 651, L. n. 147/2013

    "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"

    La tariffa TARI va determinata secondo i criteri del d.P.R. n. 158/1999.

  • art. 1, comma 652, L. n. 147/2013

    La tariffa può essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività, nel rispetto del principio "chi inquina paga".

  • art. 1, comma 668, L. n. 147/2013

    Richiamato nel contesto della TARI puntuale, non applicata nel caso in esame.

  • d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Nel metodo normalizzato le attività ricettive sono ricondotte alle categorie di "Alberghi con ristorante" e "Alberghi senza ristorante".

  • direttiva 2008/98/CE, art. 14

    Richiamata per il principio "chi inquina paga" a base della commisurazione tariffaria.

  • d.lgs. n. 546/1992

    Normativa processuale tributaria richiamata in relazione alla motivazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge n. 228/2012

    Richiamata quale fonte di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello, pur senza esaminare singolarmente ogni doglianza, esponga una motivazione idonea a rendere comprensibile il rigetto complessivo delle censure proposte.
  • La motivazione per relationem è legittima se consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e le ragioni della decisione.
  • Un richiamo a precedenti relativi ad annualità diverse o a sentenze analoghe, se formulato come conferma del percorso argomentativo, non integra autonoma ratio decidendi né vizio di motivazione.
  • Ai fini della TARI, la qualificazione dell'attività ricettiva deve avvenire secondo la disciplina della l. n. 147/2013 e del d.P.R. n. 158/1999, con riguardo alla tipologia di attività e alla potenziale produzione di rifiuti.
  • L'attività di affittacamere o di case-vacanza, quando comprenda locali arredati e servizi quali pulizia, cambio biancheria e dotazioni accessorie, può essere legittimamente assimilata a quella alberghiera ai fini tariffari.
  • Norme riferite a tributi diversi o a discipline regionali estranee alla tariffa rifiuti non sono idonee a sovvertire la classificazione tariffaria prevista dalla normativa speciale sulla TARI.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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