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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24884/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, dipendenti di ruolo del Corpo forestale della Regione Siciliana, alcuni già collocati in quiescenza, e i rispettivi aventi causa, avevano chiesto l’accertamento del diritto all’assegno funzionale pensionabile previsto dall’art. 6 del d.l. n. 387 del 1987, con conseguente pagamento delle differenze retributive e, in subordine, il risarcimento del danno per il mancato recepimento della disciplina statale. La pretesa era fondata sulla ritenuta identità o sostanziale omogeneità tra le funzioni esercitate dal Corpo forestale regionale e quelle svolte dalle forze di polizia statali indicate dall’art. 16 della l. n. 121 del 1981. Il Tribunale di Palermo aveva rigettato le domande, rilevando che il Corpo forestale regionale è un’articolazione dell’amministrazione regionale e che il trattamento dei suoi dipendenti è regolato dalla legislazione regionale e dalla contrattazione collettiva. La Corte d’appello aveva confermato tale decisione. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 387 del 1987, dell’art. 16 della l. n. 121 del 1981 e dell’art. 1, comma 6, della l.r. Sicilia n. 4 del 2007, sostenendo che l’omogeneità funzionale imponesse il riconoscimento dell’assegno. La Regione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, relativo all’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e alla non spettanza dell’assegno ai soggetti già in quiescenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto che l’art. 6 del d.l. n. 387 del 1987 riconosca l’assegno funzionale al personale appartenente alla Polizia di Stato e ai corpi di polizia indicati dall’art. 16 della l. n. 121 del 1981, tra i quali figura il Corpo forestale dello Stato, ma non il Corpo forestale della Regione Siciliana. La mera analogia delle funzioni non consente di estendere l’emolumento, perché il personale regionale appartiene a un distinto ordinamento, è assoggettato a disciplina regionale e a rapporto contrattualizzato e dispone di propri istituti economici e pensionabili. Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico trova fonte esclusiva nella legge e nella contrattazione collettiva applicabile; non possono quindi essere attribuiti emolumenti non previsti da tali fonti, neppure in base alla parità di trattamento o all’omogeneità delle mansioni. La Corte ha escluso anche la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., trattandosi di categorie appartenenti a sistemi normativi, contrattuali e ordinamentali diversi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 20.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato nei presupposti di legge.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987, n. 472

    assegno funzionale pensionabile

    La disposizione riconosce l’assegno funzionale al personale della Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti dei corpi di polizia indicati dall’art. 16 della l. n. 121 del 1981; non comprende il Corpo forestale della Regione Siciliana.

  • art. 16 della l. 1° aprile 1981, n. 121

    Individua i corpi di polizia rilevanti ai fini della disciplina statale, tra cui Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato, senza includere il Corpo forestale regionale siciliano.

  • art. 1, comma 6, della l.r. Sicilia 27 febbraio 2007, n. 4

    Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione

    Prevede per il personale del Corpo forestale regionale una specifica indennità mensile pensionabile e conferma l’autonoma disciplina regionale del relativo trattamento economico.

  • art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    parità di trattamento economico

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro della parità di trattamento economico è il contratto collettivo del comparto di appartenenza, non il trattamento previsto per categorie appartenenti a diversi comparti o ordinamenti.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Non risultano violati dalla diversità di trattamento economico tra personale forestale regionale e personale delle forze di polizia statali, poiché le categorie appartengono a distinti ordinamenti, con diverso status e diversa disciplina delle fonti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sostanziali indicate nel ricorso.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico del dipendente trova fonte esclusiva nella legge e nella contrattazione collettiva applicabile; non possono essere riconosciuti giudizialmente emolumenti non previsti da tali fonti, neppure quando risultino più favorevoli o siano attribuiti a dipendenti appartenenti a categorie con mansioni analoghe.
  • La mera omogeneità funzionale tra personale appartenente a distinti ordinamenti pubblici non consente l’estensione analogica o estensiva di un istituto retributivo previsto per una specifica categoria, quando la disposizione attributiva collega l’emolumento all’appartenenza a uno specifico corpo o assetto ordinamentale.
  • Per verificare la parità di trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato occorre assumere come parametro il contratto collettivo del comparto di appartenenza; non rilevano, a tal fine, i trattamenti previsti o applicati ad altre categorie di dipendenti pubblici appartenenti a un diverso comparto o ordinamento.
  • La diversa disciplina economica di categorie di personale appartenenti a distinti ordinamenti, con diverso status giuridico e diverse fonti regolatrici del rapporto, non determina di per sé una violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento, né consente al giudice di unificare strutture retributive differenziate sostituendosi al legislatore o alla contrattazione collettiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro

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