Cassazione Penale, Sentenza n. 7883/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva confermato colpevole del reato previsto dall'art. 186 d.lgs. 30/4/1992, n.285 commesso il 16/02/2017, sostenendo violazione dell'art. 157 cod. pen. e deducendo l'estinzione del reato per prescrizione poiché la sentenza di appello era stata pronunciata il 17/03/2022, oltre cinque anni dai fatti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso ai sensi dell'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n.18 (conv. dalla legge 24/04/2020 n.27) a causa del rinvio dell'udienza fissata per il 13/03/2020 al 12/05/2020 per emergenza pandemica; pertanto la prescrizione sarebbe maturata il 16/04/2022 e non il 16/02/2022, ossia dopo la sentenza di appello del 17/03/2022. Inoltre la Corte ha precisato che, trattandosi di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione che consenta di rilevare e dichiarare cause di non punibilità (quali la prescrizione) ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285
comma 2, lettera c), comma 2-bis e comma 2-sexies
Norma sostanziale in base alla quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile (illecito di guida in stato di alterazione per assunzione di alcool o sostanze).
Norma richiamata dal ricorrente per lamentare l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha valutato la questione in relazione alla sospensione COVID e al calcolo dei termini.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n.18 (conv. dalla legge 24 aprile 2020 n.27)
Prevede la sospensione del corso della prescrizione e di altri termini processuali per l'emergenza pandemica; applicata al caso perché un'udienza fissata il 13/03/2020 fu rinviata, determinando lo slittamento della maturazione della prescrizione.
Regola la dichiarazione di cause di non punibilità; la giurisprudenza e la Corte hanno ritenuto che, se il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza e quindi non forma un valido rapporto di impugnazione, il giudice della legittimità non può rilevare e dichiarare tali cause d'ufficio.
Consente l'irrogazione di sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende per i ricorsi manifestamente infondati o comunque per responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per la somma di euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 32/2000 e successivi)
Sez. U. n. 32 del 22/11/2000; Sez. U. n. 23428 del 2/3/2005; Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008
Costante orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare cause di non punibilità d'ufficio in Cassazione.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali disposta dal d.l. 18/2020 per l'emergenza COVID può posticipare la maturazione della prescrizione: va calcolata tenendo conto della data dell'udienza fissata e del rinvio, secondo la giurisprudenza citata.
- Se la Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza non si forma un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, la Corte non può rilevare e dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (come la prescrizione) successive alla sentenza impugnata.
- Chi intende far valere l'estinzione per prescrizione deve curare la tempestiva e corretta deduzione nel processo di merito e di impugnazione, fornendo il calcolo puntuale dei termini e gli elementi probatori sui periodi di sospensione o interruzione.
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.) se il ricorso è manifestamente infondato o se emerge colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Nel computo della prescrizione in epoca COVID occorre fare attenzione alle regole applicative (es. se considerare la data dell'udienza rinviata e non l'intero periodo di 64 giorni previsto dalla normativa di emergenza), attenendosi alla giurisprudenza di legittimità.
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