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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato nella parte relativa alla estinzione per prescrizione. Ha ricordato la giurisprudenza secondo cui l'accertamento della causa estintiva impedisce la prosecuzione del processo e impone l'immediata declaratoria dell'estinzione. Non trovando applicabile l'art. 129, ultimo comma, c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per violazione di legge e vizio della motivazione; deduzione principale: estinzione del reato per prescrizione, essendo il fatto risalente al 29/12/2014 e quindi trascorso il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma penale contestata (illecito in materia di stupefacenti); la corte non ha esaminato ulteriormente la fondatezza della condanna perché ha ritenuto il reato estinto per prescrizione.

  • art. 129, ultimo comma, cod. proc. pen.

    Richiamato per esclusione: la Corte ritiene che non sia possibile applicare tale disposizione in cassazione se non risulta evidente il ricorrere di una causa di non punibilità; quindi non è stata applicata per evitare decisione sulla causa di non punibilità non manifesta.

  • Sez. U., 21-10-1992 (Marino) - giurisprudenza

    Principio secondo cui l'accertamento di una causa estintiva del reato esclude la prosecuzione del processo e impone la declaratoria immediata dell'estinzione.

  • Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Rv. 244275)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale a sostegno della regola che la dichiarazione di estinzione per prescrizione impedisce il rinvio del processo per ulteriori valutazioni.

  • Cass., 23-1-1997 (Bornigia); Cass., 24-6-1996 (Battaglia)

    Precedenti che confermano l'orientamento sulla necessità di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato quando la prescrizione è accertata.

Massime di principio

  • Se dal concreto calcolo dei termini risulta estinto il reato per prescrizione, la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio e non procede alla valutazione di merito successiva.
  • L'accertamento della causa estintiva del reato preclude la prosecuzione del processo: non è compatibile con l'obbligo di rinvio per ulteriore giudizio davanti al giudice di merito.
  • L'art. 129, ultimo comma, c.p.p. (applicazione diretta di cause di non punibilità in sede di cassazione) può essere invocato solo quando la causa di non punibilità risulti evidente in modo incontestabile dagli atti; in assenza di ciò la norma non è applicabile.
  • Il ricorso in cassazione è ammissibile anche quando deduce cause estintive (come la prescrizione) se le doglianze sono sufficientemente specifiche e non manifestamente infondate.
  • In procedure penali con prescrizione possibile, è fondamentale il corretto e documentato calcolo dei termini prescrizionali alla data del reato e delle interruzioni, perché può determinare l'estinzione automatica dell'azione penale.

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