Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna in relazione ai reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, c.d.s. (omissione di soccorso in incidente stradale). La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: contestava la ricostruzione dei fatti (sosteneva di non essersi accorta dell'investimento e quindi di non aver avuto dolo nel allontanarsi), lamentava che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto sussistente l'incidente e la consapevolezza dell'imputata, chiedeva l'ammissione delle prove richieste (rinnovazione dell'istruttoria) e censurava la gestione del capo relativo all'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. (guida in stato di ebbrezza), sostenendo che il picco alcolico e la celiachia potevano aver falsato la rilevazione effettuata mezz'ora dopo la circolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i profili sollevati attengono alla valutazione della prova e alla ricostruzione dei fatti, competenze riservate al giudice di merito; ha giudicato congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali (Balan e Bertolone) e i segni esteriori di ebbrezza dell'imputata nonché l'assenza di malfunzionamento dell'apparecchio di rilevazione. Conseguentemente, il ricorso non è stato esaminato nel merito ed è stato condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189 codice della strada
La Corte ha ritenuto sussistente l'evento incidentale e la responsabilità per omissione di soccorso quando dalla ricostruzione probatoria emergono elementi che indicano consapevolezza dell'investimento e successiva fuga; la valutazione della sussistenza dell'incidente e della consapevolezza è rimessa al giudice di merito.
art. 590 codice penale
La remissione della querela incide sulla procedibilità del reato perseguibile a querela; la contestazione verteva sulla declaratoria di non doversi procedere ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione collegata alla valutazione dei fatti di merito.
art. 186, comma 2, lett. c) codice della strada
La Corte territoriale ha ritenuto dimostrato lo stato di ebbrezza in base a sintomi clinici (eloquio sconnesso, alito alcolico) e al corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le deduzioni difensive sulla possibile alterazione del tasso (es. per celiachia) avrebbero richiesto accertamenti istruttori in sede di merito e non legittimano intervento in sede di legittimità.
Principio di giurisprudenza (Sez. U., 13/12/1995, Clarke; Sez. U., 25/11/1995, Facchini; Sez. U., 30/04/1997, Dessimone)
Ribadito il principio che la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità delle prove; il sindacato di legittimità verifica la correttezza e la completezza della motivazione ma non rivede la valutazione probatoria propria dei giudici di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i rilievi che implichino una diversa valutazione delle fonti di prova sono, in linea di principio, inammissibili se la motivazione di merito è congrua e logica.
- Per i reati di omissione di soccorso (art. 189 c.d.s.) la sussistenza dell'investimento e la consapevolezza del conducente sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la fuga e la condotta successiva sono elementi chiave per dedurre il dolo.
- Le contestazioni sulla correttezza delle rilevazioni alcolemiche (tempi di prelievo, condizioni physiologiche come la celiachia) richiedono elementi probatori e, se non valutati nel merito, non sono solitamente idonee a fondare un ricorso per cassazione.
- La remissione della querela incide sulla procedibilità dei reati perseguibili a querela; tuttavia, la verifica della sua efficacia pratica rispetto all'iter processuale può dipendere da valutazioni fattuali e procedurali esaminate dal giudice di merito.
- Per impugnare con efficacia in Cassazione è preferibile censurare errori di diritto, vizio logico nella motivazione o omissioni decisive nella motivazione stessa, piuttosto che proporre una mera diversa lettura delle prove.
- Se si ritiene che manchino accertamenti necessari (es. per la contestazione del tasso alcolemico), va chiesta e motivata nel merito la rinnovazione dell'istruttoria o l'espletamento di specifici mezzi di prova già nelle fasi di merito, documentando la rilevanza probatoria degli accertamenti richiesti.
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