Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 590 c.p. in relazione a un incidente stradale. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato, mediante consulenza tecnica, lo stato del manto stradale e l'eventuale superamento dei valori prudenziali di velocità; sosteneva che condizioni stradali imprevedibili avrebbero reso impossibile il controllo del veicolo senza sua colpa. Chiedeva inoltre il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate attengono a valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e che la Corte d'appello aveva fornito motivazione adeguata, richiamando rilievi tecnici della polizia giudiziaria, le testimonianze e le ammissioni dell'imputato (assunzione di bevande alcoliche e velocità di 50-60 km/h in luogo di un limite di 30 km/h). Ha inoltre rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. alla luce della spregiudicatezza della condotta (guida in stato di ebbrezza e velocità quasi doppia rispetto al limite). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen. (lesioni personali colpose)
L'articolo è stato applicato per la condanna in relazione alle lesioni causate dall'incidente; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità colposa dell'imputato sulla base di rilievi tecnici, testimonianze e delle sue stesse ammissioni (stato di ebbrezza e velocità incompatibile con il limite).
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata respinta perché la condotta è stata ritenuta non particolarmente tenue: presenza di stato di ebbrezza, velocità quasi doppia rispetto al limite e grado di pericolosità della condotta hanno escluso la particolare tenuità.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina le valutazioni di fatto affidate ai giudici di merito se queste sono supportate da motivazione congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Se il ricorrente invoca fattori tecnici (es. stato del manto stradale) come causa esimente o attenuante, è necessario produrre e far valutare prove tecniche idonee (consulenza tecnica, rilevi) nel merito; l'assenza di tali elementi può rendere inefficace la doglianza in Cassazione.
- L'ammissione della guida in stato di ebbrezza e dichiarazioni sulla velocità sono elementi probatori forti che possono giustificare la condanna per colpa anche in presenza di condizioni stradali non ideali.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. si deve dimostrare che la condotta e il risultato hanno modesto allarme sociale e scarsa offensività; comportamenti spregiudicati (es. guida in stato di ebbrezza a velocità elevata) rendono improbabile il riconoscimento.
- In impugnazione, il difensore dovrebbe concentrarsi su profili di diritto e sulla dimostrazione di carenze motivazionali formali o violazioni di legge, oltre a introdurre elementi probatori determinanti già in sede di merito.
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