Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Parrino impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. deducendo l'estinzione del reato per prescrizione. Il fatto risale al 9/8/2013; la ricorrente sostiene che sia maturato il termine prescrizionale (anni 7 e mesi 6) e chiede quindi la declaratoria di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha accertato che il termine di prescrizione era effettivamente maturato. Ha affermato che la presenza di una causa di estinzione del reato impedisce di esaminare le questioni di merito e impedisce la prosecuzione del processo: conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 129, comma finale, c.p.p., non essendo evidente l'esistenza di una causa di non punibilità richiamata da quella norma.
Norme richiamate
La norma individua il reato contestato; la Corte ha calcolato il termine prescrizionale riferito alla fattispecie di cui a tale articolo e ne ha constatato l'estinzione per decorso del termine.
art. 129, comma finale, c.p.p.
La Corte ha ritenuto che non fosse possibile applicare tale disposizione in questa sede perché non risultava evidente l'esistenza di una causa di non punibilità cui la norma fa riferimento.
Massime di principio
- Se nel corso di un ricorso emerge una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di cassazione deve dichiararla immediatamente; la presenza di tale causa esclude l'esame del merito e la prosecuzione del processo.
- La prescrizione va calcolata in relazione alla data del fatto; se al momento del giudizio la prescrizione è maturata, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- L'ammissione del ricorso può essere riconosciuta anche quando le doglianze sono specifiche e non manifestamente infondate; la question di prescrizione può quindi essere valutata in sede di legittimità.
- L'art. 129 c.p.p. (riguardante cause di non punibilità) può essere applicato d'ufficio in cassazione solo se risulta evidente dagli atti la sussistenza della causa; in sua assenza, non si può utilizzare per evitare la declaratoria di estinzione.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione impedisce l'invio degli atti in un nuovo giudizio (annullamento senza rinvio) perché incompatibile con la prosecuzione del processo.
Testo integrale
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