Cassazione Civile, Ordinanza n. 31770/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di arricchimento senza causa proposta da due professionisti nei confronti di un Comune, per ottenere un'indennità a fronte dell'attività professionale svolta nella predisposizione di un duplice progetto per la realizzazione di un centro diurno per anziani. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l'ente avesse tratto un vantaggio concreto dall'opera professionale, poiché sulla base dei progetti aveva espletato le gare di appalto e ottenuto il finanziamento pubblico, poi successivamente revocato; aveva inoltre liquidato l'indennizzo in misura pari al 70% della tariffa professionale, escludendo il lucro cessante e riconoscendo solo la diminuzione patrimoniale. Il Comune ha proposto ricorso principale articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., dell'art. 23 d.l. 66/1989 conv. in L. 144/1989 e dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, sostenendo che mancava il requisito di sussidiarietà dell'azione di arricchimento e che, non essendo stato formalizzato validamente l'impegno verso i professionisti, la responsabilità sarebbe dovuta ricadere sul funzionario o amministratore che aveva conferito l'incarico, non sull'ente; con il secondo ha denunciato vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i progetti non avevano alcuna possibilità di realizzazione per le difformità tra stato dei luoghi e quanto progettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per novità della questione, poiché non risultava che il tema fosse stato introdotto nei precedenti gradi di merito; il secondo motivo è stato dichiarato doppiamente inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e perché, quanto all'omesso esame, non era stato individuato un fatto storico decisivo ritualmente dedotto e discusso nei gradi precedenti. Conseguentemente, il ricorso incidentale tardivo dei professionisti è stato dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come fondamento dell'azione generale di arricchimento senza causa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità della questione
richiamato per il requisito di sussidiarietà dell'azione di arricchimento, ma la questione non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione
art. 23 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144
invocato dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di valida formalizzazione dell'impegno, la responsabilità dovesse gravare sul funzionario o amministratore; la censura è stata reputata nuova e quindi inammissibile
art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato dal ricorrente in relazione alla validità degli impegni di spesa degli enti locali; censura ritenuta inammissibile per novità
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio motivazionale è configurabile solo in caso di mancanza materiale della motivazione o di obiettiva deficienza logica, non quando si contesti la valutazione delle prove o si chieda una nuova pronuncia sul fatto
il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni non devolute nei precedenti gradi di merito: la Corte di cassazione giudica sulla sentenza impugnata e non su temi estranei al thema decidendum originario.
- Il vizio di motivazione è configurabile, nella sua forma minima costituzionale, solo quando manchi del tutto la motivazione, sia apparente o presenti un'obiettiva deficienza logica; non è deducibile per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- L'omesso esame rilevante ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e ritualmente discusso tra le parti, non una mera diversa lettura degli elementi istruttori.
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
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