Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31770/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di arricchimento senza causa proposta da due professionisti nei confronti di un Comune, per ottenere un'indennità a fronte dell'attività professionale svolta nella predisposizione di un duplice progetto per la realizzazione di un centro diurno per anziani. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l'ente avesse tratto un vantaggio concreto dall'opera professionale, poiché sulla base dei progetti aveva espletato le gare di appalto e ottenuto il finanziamento pubblico, poi successivamente revocato; aveva inoltre liquidato l'indennizzo in misura pari al 70% della tariffa professionale, escludendo il lucro cessante e riconoscendo solo la diminuzione patrimoniale. Il Comune ha proposto ricorso principale articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., dell'art. 23 d.l. 66/1989 conv. in L. 144/1989 e dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, sostenendo che mancava il requisito di sussidiarietà dell'azione di arricchimento e che, non essendo stato formalizzato validamente l'impegno verso i professionisti, la responsabilità sarebbe dovuta ricadere sul funzionario o amministratore che aveva conferito l'incarico, non sull'ente; con il secondo ha denunciato vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i progetti non avevano alcuna possibilità di realizzazione per le difformità tra stato dei luoghi e quanto progettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per novità della questione, poiché non risultava che il tema fosse stato introdotto nei precedenti gradi di merito; il secondo motivo è stato dichiarato doppiamente inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e perché, quanto all'omesso esame, non era stato individuato un fatto storico decisivo ritualmente dedotto e discusso nei gradi precedenti. Conseguentemente, il ricorso incidentale tardivo dei professionisti è stato dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione generale di arricchimento senza causa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità della questione

  • art. 2042 c.c.

    richiamato per il requisito di sussidiarietà dell'azione di arricchimento, ma la questione non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione

  • art. 23 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144

    invocato dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di valida formalizzazione dell'impegno, la responsabilità dovesse gravare sul funzionario o amministratore; la censura è stata reputata nuova e quindi inammissibile

  • art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato dal ricorrente in relazione alla validità degli impegni di spesa degli enti locali; censura ritenuta inammissibile per novità

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio motivazionale è configurabile solo in caso di mancanza materiale della motivazione o di obiettiva deficienza logica, non quando si contesti la valutazione delle prove o si chieda una nuova pronuncia sul fatto

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni non devolute nei precedenti gradi di merito: la Corte di cassazione giudica sulla sentenza impugnata e non su temi estranei al thema decidendum originario.
  • Il vizio di motivazione è configurabile, nella sua forma minima costituzionale, solo quando manchi del tutto la motivazione, sia apparente o presenti un'obiettiva deficienza logica; non è deducibile per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
  • L'omesso esame rilevante ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e ritualmente discusso tra le parti, non una mera diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.