Cassazione Civile, Ordinanza n. 13540/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato alla società, per l’anno d’imposta 2000, maggiori imponibili ai fini IRAP e IVA, recuperando a tassazione ricavi ritenuti non dichiarati, ricostruiti in via induttiva sulla base delle quantità di materie prime immesse nel ciclo produttivo, e costi ritenuti non inerenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva poi confermato l’annullamento dell’atto, salvo le spese, ritenendo che consulenze tecniche svolte in altri giudizi analoghi avessero smentito i dati posti a base dell’accertamento e che l’acquisto di pezzi di ricambio e pneumatici fosse inerente anche senza l’indicazione dei singoli autoveicoli in fattura. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR aveva recepito acriticamente consulenze di altri giudizi senza spiegare perché il prezzo medio del calcestruzzo usato dall’Ufficio fosse inattendibile; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la CTR deciso in contrasto con due sentenze passate in giudicato relative ad annualità precedenti; 3) violazione degli artt. 109 TUIR e 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che spettava alla contribuente provare l’inerenza dei costi per ricambi e pneumatici e che la mancanza di elementi identificativi in fattura, in assenza di altre prove, giustificava il recupero a tassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del materiale probatorio sulla ricostruzione induttiva dei ricavi e sulla deducibilità dei costi per pezzi di ricambio e pneumatici, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse apparente quanto al primo capo e che, sul secondo profilo sostanziale, la CTR avesse erroneamente escluso o eluso l’onere della contribuente di provare l’inerenza dei costi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
è la base delle censure di legittimità per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte richiama il vizio di motivazione solo graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
invocato per sostenere il contrasto della decisione con il giudicato formatosi su controversie analoghe tra le stesse parti; il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per la dedotta violazione del giudicato; motivo assorbito.
richiamato per contestare la deducibilità dei costi; la Corte precisa che il principio di inerenza non si identifica con il diverso principio di correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di IVA; la Corte afferma che il principio di inerenza è unico per imposte sui redditi e IVA, pur con i necessari adattamenti derivanti dal diritto unionale.
la Corte lo utilizza per affermare che l’onere di provare l’esistenza del costo e la sua inerenza all’attività d’impresa grava sul contribuente che intenda dedurlo.
richiamato in relazione all’art. 109 TUIR e al principio di inerenza ai fini delle imposte sui redditi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per il terzo motivo, relativo alla violazione di legge in tema di onere della prova e inerenza dei costi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere il fondamento della decisione, perché non indica in modo intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Non integra valida motivazione per relationem il mero richiamo a consulenze o atti di altri giudizi se la sentenza non riproduce almeno il contenuto rilevante degli atti richiamati o non spiega la ragione per cui essi sarebbero decisivi; il rinvio deve consentire alle parti e al giudice di legittimità di comprendere e criticare la ratio decidendi.
- In materia tributaria, il principio di inerenza dei costi è comune alle imposte sui redditi e all’IVA: il costo è deducibile solo se riferibile, anche in via indiretta o potenziale, all’attività d’impresa, restando esclusi i costi estranei ad essa.
- L’onere di provare l’esistenza del costo e la sua inerenza all’attività imprenditoriale grava sul contribuente che ne chieda la deduzione; la mancata indicazione in fattura di elementi identificativi non basta da sola a fondare la deducibilità, se mancano ulteriori prove dell’inerenza.
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