Cassazione Civile, Ordinanza n. 15430/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all’anno d’imposta 2003, con cui l’Ufficio contestava alla società contribuente l’indebita deduzione di componenti negativi e l’omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito. In primo grado il ricorso della società era stato accolto in larga parte; in appello la CTR aveva rigettato l’impugnazione dell’Agenzia. In cassazione l’Amministrazione finanziaria ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente e per relationem, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione delle regole sul principio di competenza e sulla tassazione per competenza dei componenti positivi, sostenendo che due sopravvenienze attive (crediti riconosciuti da sentenze del Tribunale di Roma e un credito IVA per il quale era stata presentata domanda di rimborso) erano già certe e determinabili nel 2003; (3) violazione delle norme del processo tributario e dei principi sul merito, per non avere la CTR rideterminato in modo corretto i componenti negativi relativi alle sopravvenienze passive e al fondo rischi, ma il motivo è stato ritenuto poco specifico e inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, ha respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla contribuente, ha rigettato il primo motivo sulla motivazione apparente e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le sopravvenienze attive contestate erano già certe e oggettivamente determinabili nell’esercizio 2003, sicché dovevano concorrere alla formazione del reddito di tale anno. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società limitatamente al recupero delle sopravvenienze attive non già oggetto di acquiescenza da parte dell’Ufficio. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza.
Norme richiamate
termine annuale di impugnazione; modifica introdotta dalla L. 69/2009 applicabile solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009
per i giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore della L. 69/2009 resta applicabile il termine annuale, indipendentemente dal momento di instaurazione dei gradi successivi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro del motivo relativo a nullità della sentenza per vizio di motivazione o di struttura
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la motivazione in modo tale da rendere percepibile il fondamento della decisione
la motivazione per relationem è ammessa solo se consente il controllo del ragionamento decisorio
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la sentenza deve illustrare censure e ragioni del decisum in modo da rendere individuabile il thema decidendum
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all’art. 36 del decreto per il dovere di motivazione della decisione tributaria
i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza
i componenti reddituali vanno imputati all’esercizio in cui esistono e sono oggettivamente determinabili; altrimenti rilevano nell’esercizio in cui tali condizioni si verificano
richiamato come norma ratione temporis vigente, corrispondente al principio di competenza applicato ai componenti di reddito
richiamato per affermare che il lodo arbitrale è vincolante dalla sottoscrizione e non dal deposito
artt. 1 e 2 e segg. d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dalla ricorrente quale base dei principi del processo tributario di impugnazione-merito
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è valida solo se, pur sintetica, consente di individuare le censure dedotte in appello e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, in modo da rendere controllabile la decisione e superare il minimo costituzionale della motivazione.
- Il principio di competenza impone l’imputazione al periodo d’imposta dei componenti positivi e negativi quando essi siano certi nell’esistenza e oggettivamente determinabili nell’ammontare; se tali requisiti esistono già alla chiusura dell’esercizio, il componente non può essere rinviato al momento dell’incasso o del pagamento.
- Per i componenti positivi del reddito d’impresa, l’Amministrazione finanziaria deve provare la certezza e la determinabilità oggettiva del credito nell’esercizio di riferimento; la mera pendenza di impugnazioni o la mancata definitività della decisione non esclude di per sé la rilevanza fiscale del credito se esso è già quantificato in modo oggettivo.
- La determinabilità di un credito ai fini fiscali non coincide con la sua irrevocabilità o con l’effettivo pagamento: è sufficiente che il credito sia già identificabile e quantificato secondo criteri oggettivi, potendo eventuali successive variazioni essere gestite con gli strumenti fiscali corretti.
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se formulato in modo poco specifico o non autosufficiente, soprattutto quando per valutarlo sarebbe necessario disporre di atti o passaggi processuali non riprodotti nel ricorso.
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