Cassazione Civile, Ordinanza n. 06876/2026 del 22/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 relativo a un immobile sito in Roma, per il quale l'ente impositore aveva negato l'applicazione della riduzione del 50% prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e non utilizzati. In primo grado la contribuente aveva ottenuto ragione, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo necessario, per fruire dell'agevolazione, che il contribuente presentasse un'apposita istanza secondo i modelli comunali, non surrogabile da altra documentazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011, sostenendo che l'istanza non è necessaria quando l'amministrazione conosca già documentalmente lo stato di inagibilità del bene, come nel caso concreto in cui era stata presentata un'istanza di demolizione con perizia allegata e successivo permesso di costruire; con il secondo e il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente o inesistente e dell'art. 2909 c.c., contestando i riferimenti della CTR a precedenti avvisi relativi agli anni 2010 e 2011.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui l'agevolazione IMU per inagibilità/inabitabilità può spettare anche senza specifica istanza, se il Comune abbia una conoscenza qualificata e documentale dello stato dell'immobile. Alla giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011
Prevede la riduzione del 50% dell'IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la Corte precisa che il beneficio non richiede necessariamente un'istanza formale se l'ente comunale abbia già una conoscenza qualificata e documentale delle condizioni del bene.
Norma di conversione del d.l. n. 201/2011 richiamata per il regime IMU applicabile.
Richiamato come sostanzialmente coincidente con la disciplina IMU in tema di riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
Espressione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, valorizzato per escludere pretese formalistiche quando il fatto agevolativo sia già noto all'ente.
art. 6, comma 4, L. n. 212/2000
Richiamato per affermare che al contribuente non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all'amministrazione.
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
Richiamato quale fonte della dichiarazione sostitutiva che, in alternativa all'accertamento tecnico, il contribuente può presentare.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametrava le censure sulla nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, invocata per contestare la motivazione della CTR.
Richiamato nel motivo relativo al preteso riferimento ai precedenti giudicati sugli anni 2010 e 2011.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, l'adempimento formale dell'istanza o della dichiarazione non è indispensabile quando l'amministrazione comunale abbia già una conoscenza qualificata e documentale dello stato dell'immobile, acquisita nell'ambito della propria attività istituzionale.
- La 'conoscenza qualificata' dell'ente non coincide con una mera conoscenza di fatto: occorre che i dati già in possesso dell'amministrazione consentano una rappresentazione esauriente e documentata della condizione di inagibilità o inabitabilità, in termini comparabili a un accertamento o a una dichiarazione del contribuente.
- Nel rapporto tributario, il principio di collaborazione e buona fede impedisce di gravare il contribuente dell'onere di produrre documenti o prove su circostanze già documentalmente note all'ente impositore.
- La valutazione circa l'idoneità della documentazione a dimostrare lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile è riservata al giudice di merito e deve essere compiuta in concreto, verificando se gli atti acquisiti attestino un dissesto strutturale non superabile con manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Un riferimento motivazionale a precedenti avvisi o giudizi relativi ad annualità diverse non assume rilievo decisivo se non costituisce la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
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