Cassazione Civile, Ordinanza n. 24173/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario definito in primo grado con sentenza della C.T.P. di Avellino depositata il 31 gennaio 2019. La Corte di giustizia tributaria regionale della Campania ha dichiarato tardivo l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro tale decisione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 6 e 11 del D.L. n. 119 del 2018 e dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la cumulabilità tra la sospensione di nove mesi prevista per la definizione agevolata delle liti fiscali e la successiva sospensione emergenziale Covid-19; ha inoltre contestato il rilievo del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, indicato per errore dalla segreteria della commissione. La società resistente ha replicato che, calcolando il termine lungo di impugnazione, la sospensione ex art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018 non poteva sommarsi alla sospensione Covid e che l'appello notificato il 7 maggio 2020 era comunque tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la sospensione di nove mesi prevista per le controversie definibili ai sensi dell'art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018 opera automaticamente, si cumula con la sospensione dei termini processuali introdotta per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e assorbe invece la sospensione feriale. Applicando tali regole, ha considerato che il termine per appellare non era scaduto quando l'appello fu notificato il 7 maggio 2020. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, per l'esame del merito del gravame e per la regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014
"ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi"
Per i rapporti con l'amministrazione finanziaria e gli enti della riscossione, l'estinzione della società cancellata dal registro imprese produce effetti differiti per cinque anni; nel periodo quinquennale il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, potendo ricevere notifiche, opporsi agli atti e conferire mandato alle liti.
L'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese è posticipata, nei confronti dei creditori fiscali e contributivi indicati dall'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, per il termine di cinque anni.
art. 6, comma 11, D.L. 119/2018
La sospensione di nove mesi del termine per impugnare nelle controversie definibili opera automaticamente e si cumula con la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19; non si cumula con la sospensione feriale, che resta assorbita.
La sospensione emergenziale dei termini processuali per Covid-19 si aggiunge alla sospensione prevista dalla definizione agevolata delle liti fiscali.
È richiamato insieme all'art. 83 D.L. 18/2020 come base dell'ulteriore sospensione dei termini nel periodo emergenziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla denunciata violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali definibili, la sospensione di nove mesi del termine per impugnare prevista dalla normativa sulla definizione agevolata opera automaticamente, senza necessità di una scelta espressa della parte interessata.
- La sospensione per definizione agevolata si cumula con la sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, mentre assorbe la sospensione feriale.
- Quando opera l'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, il liquidatore della società cancellata conserva la legittimazione processuale nei confronti dell'amministrazione finanziaria per tutto il periodo di differimento quinquennale dell'estinzione.
- In presenza di un'erronea declaratoria di tardività dell'appello, la cassazione può rinviare al giudice di merito affinché esamini le questioni non trattate e regoli le spese di tutti i gradi.
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