Cassazione Civile, Ordinanza n. 24197/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società utilizzatrice di un contratto di leasing stipulato nel 2001 ha agito per far accertare l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti, nonché la nullità o indeterminatezza delle clausole sugli interessi per effetto del richiamo all'Euribor e per asserita violazione del divieto di anatocismo connesso al piano di ammortamento "alla francese". In primo grado e in appello le domande sono state rigettate. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina antiusura e vizio di motivazione sulla ritenuta non usurarietà degli interessi moratori, sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato in modo apodittico i criteri delle Sezioni unite n. 19597/2020; 2) motivazione apparente e violazione di legge sulla mancata declaratoria di nullità per indeterminatezza del tasso e per anatocismo, anche in relazione al parametro Euribor e alla struttura del piano di rimborso; 3) violazione degli artt. 61 e 112 c.p.c. per il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e omessa pronuncia, oltre a censura ex art. 116 c.p.c.; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per il mancato regolamento compensativo delle spese, invocando la particolare complessità tecnica e l'evoluzione giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza d'appello aveva correttamente richiamato i criteri elaborati dalle Sezioni unite sull'usura degli interessi moratori e aveva motivato in modo sufficiente anche sull'esclusione dell'anatocismo nel piano "alla francese"; ha inoltre osservato che la censura sull'indeterminatezza del tasso Euribor era generica, non essendo stata trascritta la clausola contrattuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la scelta di non disporre consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la ricorrente non ha indicato quali diversi esiti istruttori la CTU avrebbe consentito. Il quarto motivo è stato pure dichiarato inammissibile, perché la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, L. 108/1996
Richiamato per la disciplina antiusura e per il criterio di verifica dell'usurarietà degli interessi moratori secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 1815, comma 2, c.c.
Evocato quale conseguenza dell'accertamento dell'usura: gli interessi non sono dovuti nella misura usuraria pattuita.
art. 1224 c.c.
Richiamato per affermare che, in caso di usurarietà dei moratori, restano dovuti nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
art. 1346 c.c.
Citato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per indeterminatezza dell'oggetto della pattuizione sugli interessi.
art. 1418 c.c.
Citato dalla ricorrente in relazione alla pretesa nullità delle clausole sugli interessi.
art. 1419 c.c.
Citato dalla ricorrente a sostegno della nullità parziale del contratto, ma la Corte ha ritenuto il motivo non sviluppato in modo coerente.
art. 1283 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione del divieto di anatocismo; la Corte ha escluso che il piano alla francese generi capitalizzazione degli interessi.
art. 1284 c.c.
Citato dalla ricorrente in tema di determinazione del tasso di interesse.
art. 1322 c.c.
Citato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la liceità della struttura contrattuale.
art. 9, L. 192/1998
Richiamato dalla ricorrente, ma senza che la Corte ravvisasse pertinenti conseguenze nel caso concreto.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla denunciata motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione d'appello era sufficiente.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati, il terzo e il quarto inammissibili.
art. 61 c.p.c.
Richiamato per contestare il mancato ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, censura respinta.
art. 112 c.p.c.
Evocato per asserita omessa pronuncia sulla CTU; la Corte ha escluso il vizio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle consulenze di parte, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ha ribadito il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Citato per invocare la compensazione delle spese; la Corte ha affermato che la decisione sul punto è discrezionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'usura degli interessi moratori, il giudice deve applicare i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità e confrontare il tasso pattuito con il tasso-soglia risultante dai decreti ministeriali, con onere della parte che denuncia l'usura di allegare e supportare in modo specifico il calcolo contestato.
- La censura di motivazione apparente non può risolversi in un dissenso generico rispetto alla decisione di merito: occorre indicare in modo puntuale perché il ragionamento del giudice sia incomprensibile o meramente assertivo, e quale errore concreto sarebbe stato commesso.
- Il piano di ammortamento c.d. "alla francese" non implica di per sé anatocismo, se gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e gli interessi maturati vengono semplicemente corrisposti nelle rate senza capitalizzazione.
- La doglianza di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse richiede la trascrizione o comunque la specifica riproduzione della clausola contestata, così da consentire il controllo della concreta pattuizione e del parametro di indicizzazione richiamato.
- La decisione di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti consentiti dalla deduzione di un vizio motivazionale o processuale specificamente configurato.
- La compensazione delle spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la mancata compensazione non è di regola sindacabile in cassazione se la condanna segue il principio della soccombenza.
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