Cassazione Civile, Ordinanza n. 24167/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES con cui l'Ufficio aveva disconosciuto, in relazione a un investimento per un impianto fotovoltaico e ai benefici connessi al cosiddetto "IV Conto Energia" e alla misura agevolativa denominata "Tremonti Ambiente", una variazione in diminuzione operata dalla società in dichiarazione integrativa a seguito di riapprovazione del bilancio. La società aveva impugnato l'atto sostenendo la cumulabilità delle agevolazioni; i giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso della contribuente. In cassazione l'Agenzia delle Entrate aveva proposto quattro motivi di ricorso. Prima della decisione, però, la società ha depositato rinuncia al controricorso/dichiarato di rinunciare al beneficio fiscale, con documentazione attestante la rinuncia alla detassazione e il pagamento del dovuto; l'Ufficio ha aderito. La Corte ha quindi preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato che la società contribuente aveva rinunciato al beneficio fiscale controverso e che l'Agenzia delle Entrate aveva aderito alla rinuncia, con produzione della comunicazione e del modello F24; da ciò ha desunto il mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese, escludendo l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché il giudizio si è chiuso per cessazione della materia del contendere e la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
È richiamato come beneficio fiscale al quale la parte contribuente ha rinunciato a seguito dell'entrata in vigore della disciplina successiva.
È indicato come intervento normativo sopravvenuto che ha determinato la rinuncia al beneficio della detassazione/Tremonti Ambiente.
È menzionato in relazione alla comunicazione depositata dalla contribuente per attestare la rinuncia al beneficio fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato è ritenuto non applicabile quando il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere; il meccanismo opera solo nei casi di integrale conferma della decisione impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando le parti, per effetto di un mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale dedotta in giudizio, prendono atto del venir meno dell'interesse alla decisione e formulano conclusioni conformi davanti al giudice.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità non deve procedere alla valutazione della fondatezza virtuale del ricorso, se non ai soli fini della regolazione delle spese di lite quando vi sia contrasto sul punto.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non equivale né a integrale conferma della sentenza impugnata né a ordinaria inammissibilità del ricorso.
- Quando l'amministrazione finanziaria aderisce alla rinuncia della controparte e il contenzioso si estingue per sopravvenuto venir meno del bene della vita controverso, il giudice può compensare le spese se non residua contrasto sul punto.
Come è indicizzato
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