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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24195/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, avvenuta il 2 novembre 2015, da parte di un soggetto, a favore della moglie, di quote pari a un terzo indiviso di alcuni immobili siti a Venezia e a Olbia. Una società sosteneva di essere creditrice del cedente in forza di un lodo arbitrale e di una sentenza del Tribunale di Venezia, e assumeva che l’atto dispositivo avesse inciso negativamente sulla possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, il quale avrebbe così trasferito quasi tutti i propri immobili alla coniuge. In primo grado era stata accolta la domanda di nullità per illiceità o simulazione; in subordine era stata chiesta la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della creditrice. In appello i convenuti avevano dedotto, tra l’altro, l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, l’assenza del presupposto del credito, l’erronea valutazione della simulazione, l’errata considerazione del termine dilatorio di dieci anni per il pagamento del prezzo, la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e l’omessa valutazione di fatti decisivi. Con il ricorso per cassazione hanno proposto sei motivi: violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria; violazione delle norme sulla simulazione e sulla pregiudizialità; erronea sovrapposizione fra fase genetica ed esecutiva del contratto; errata lettura del termine per adempiere; illegittimo uso delle presunzioni e violazione del principio di conservazione del contratto; omesso esame di fatti decisivi e illegittima reiezione delle prove richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mediazione obbligatoria, affermando che l’azione di simulazione assoluta relativa a una compravendita immobiliare, proposta da un terzo creditore, ha natura personale e non rientra tra le controversie in materia di diritti reali soggette a mediazione obbligatoria. Ha poi escluso la necessità della sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., osservando che il giudizio sulla simulazione non dipende in modo necessario dall’esito dell’impugnazione del lodo arbitrale e che non vi è rischio di conflitto di giudicati. Ha dichiarato inammissibili, in parte, le censure di omesso esame per la presenza di doppia conforme, e infondate le doglianze che miravano solo a rimettere in discussione la valutazione di merito degli indizi compiuta dalla Corte territoriale. Ha quindi confermato la decisione impugnata, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 D.Lgs. 28/2010

    procedimenti in materia di diritti reali

    L’azione di simulazione assoluta avente ad oggetto una compravendita immobiliare, proposta da un terzo creditore, non è soggetta alla mediazione obbligatoria perché non verte sulla qualificazione o attribuzione di diritti reali, ma sull’inefficacia personale dell’atto rispetto al terzo.

  • art. 163 c.p.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ne ravvisa violazione autonoma, ritenendo comunque non dovuta la mediazione obbligatoria.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavi una diversa soluzione rispetto alla disciplina della mediazione.

  • art. 1415 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo per contestare i presupposti dell’azione di simulazione, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 1416 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce che il terzo creditore può agire per far valere la simulazione nei limiti compatibili con la tutela del credito.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è ammessa solo in presenza di una pregiudizialità oggettiva tale da poter determinare un contrasto tra giudicati; non ricorre nel rapporto tra giudizio sul credito e azione di simulazione/revocatoria contro l’atto dispositivo.

  • art. 1183 c.c.

    Le norme sulla scadenza dell’obbligazione sono invocate per contestare la lettura della corte di merito, ma la Cassazione considera tali rilievi come censure di merito sull’apprezzamento degli indizi.

  • art. 1184 c.c.

    Il termine per l’adempimento, nella vicenda, viene considerato dalla corte territoriale come elemento indiziario della simulazione; la Cassazione non censura questa valutazione.

  • art. 1322 c.c.

    È richiamato per contestare la validità dell’autonomia negoziale e la disciplina del termine di pagamento, ma non comporta accoglimento del ricorso.

  • art. 1414 c.c.

    La Corte ribadisce che la simulazione può essere provata anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, e che il giudice deve valorizzare gli indizi nel loro complesso.

  • art. 1417 c.c.

    È richiamato insieme alle norme sulla simulazione; la Cassazione conferma l’impostazione della Corte d’appello sulla prova per presunzioni proposta da terzi.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti, ma la decisione non afferma una nullità del contratto sulla base di tale norma.

  • art. 1367 c.c.

    Il richiamo al principio di conservazione del contratto non scalfisce la valutazione probatoria sulla simulazione, che resta affidata alla convergenza degli indizi.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ritenute utilizzabili per provare la simulazione quando il terzo sia estraneo al contratto.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è correttamente applicabile se gli indizi sono numerosi, gravi, precisi e concordanti e vanno valutati globalmente, non solo in modo atomistico.

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato nella domanda subordinata originaria di inefficacia dell’atto nei confronti del creditore; la causa viene però definita sul piano della simulazione.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma n. 3; primo comma n. 5

    Viene utilizzato per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; alcune censure vengono dichiarate inammissibili o infondate.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte esclude la sospensione per pregiudizialità tra accertamento del credito e azione di simulazione/revocatoria, perché non vi è un rapporto necessario tale da generare conflitto di giudicati.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’azione di simulazione assoluta proposta da un terzo creditore per colpire un atto di disposizione patrimoniale ha natura personale e non è soggetta alla mediazione obbligatoria prevista per le controversie in materia di diritti reali.
  • Quando la simulazione è dedotta da un terzo estraneo al contratto, la prova può essere fornita per presunzioni semplici; il giudice deve valorizzare gli indizi nel loro complesso secondo un giudizio di sintesi, richiedendo gravità, precisione e concordanza.
  • La valutazione di elementi come l’anomalo differimento del pagamento del prezzo, l’assenza di adeguata capacità economica dell’acquirente e il contesto complessivo dell’operazione può integrare prova presuntiva della simulazione, anche se ciascun elemento, isolatamente considerato, non è decisivo.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità oggettiva idonea a determinare un possibile contrasto tra giudicati; non ricorre tra il giudizio sull’esistenza del credito e quello sulla simulazione o revocatoria dell’atto dispositivo compiuto dal debitore.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, in presenza di doppia conforme, le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazioneSimulazioneMoraInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàSimulazione

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