Cassazione Civile, Ordinanza n. 24153/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, avverso il quale la società contribuente aveva ottenuto in appello una decisione favorevole della Commissione tributaria regionale della Toscana. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi contro tale sentenza; la società si costituiva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale con un motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente comunicava di avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo domanda e quietanza di pagamento; la stessa Agenzia confermava il perfezionamento della definizione. Su tale base la Corte è stata chiamata a prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso principale e incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era stata definita in via agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che il relativo perfezionamento risultava sia dalla documentazione depositata dalla contribuente sia dalla conferma dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, i motivi di ricorso principale e incidentale sono stati ritenuti superflui e non esaminati. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 378 cod. proc. civ.
È richiamato quale base del deposito di memorie in prossimità della decisione; la Corte prende atto della documentazione prodotta in tale sede.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata delle liti pendenti, una volta perfezionata con domanda e pagamento, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando risulta documentato il perfezionamento della definizione agevolata della lite pendente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di un fatto estintivo sopravvenuto che elimina l’interesse alla decisione, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale, poiché la definizione della controversia rende superfluo ogni ulteriore scrutinio.
- La conferma del perfezionamento della procedura agevolata da parte dell’amministrazione finanziaria rafforza la possibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio senza necessità di ulteriori accertamenti di merito.
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