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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24154/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, in conseguenza del perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Non ha esaminato i tre motivi di ricorso. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario avvisi di accertamento relativi alle annualità d'imposta dal 2006 al 2009. Il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello; la società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza della CTR Toscana. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando le istanze relative alle annualità interessate, mentre l'Agenzia delle Entrate ha confermato il perfezionamento della definizione e ha prodotto nota della Direzione Provinciale attestante la regolarità delle domande e dei versamenti. Alla luce di tale sopravvenienza, la Corte ha rilevato la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in prossimità della decisione è stata utilizzata per rappresentare al Collegio la sopravvenuta definizione agevolata della lite e la conseguente cessazione della materia del contendere.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della lite pendente, una volta perfezionata con domanda e versamento regolari, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulti perfezionata la definizione agevolata della lite pendente prevista dalla normativa speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Il perfezionamento della definizione agevolata, comprovato dalla documentazione delle parti e dalla conferma dell'amministrazione finanziaria, rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, la Corte può regolare le spese ponendole definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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