Sentenza del 24/04/2024 n. 11066 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello e confermato l’annullamento, disposto in primo grado, degli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro relativi ad atti di assunzione di garanzia. Ha dedotto: (1) violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, contestando che gli avvisi fossero stati emessi prima del termine dilatorio di 60 giorni; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso oltre la domanda; (3) violazione degli artt. 1326, 1333 e 1936 c.c., contestando la decisione sulla territorialità dell’imposta e sul luogo di perfezionamento della garanzia. La società ha opposto che la verifica e l’acquisizione di documenti si erano svolte il 19 e 20 luglio 2017 e che gli avvisi erano stati emessi il 24 luglio, prima della scadenza del termine; ha inoltre difeso la correttezza della decisione sulla domanda e sulla territorialità.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il processo, per cessazione della materia del contendere, limitatamente all’avviso n. 2017/ORA00021, definito mediante pagamento agevolato del 5% dell’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 190, della legge n. 197/2022; per tale avviso le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Per il resto ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è infondato: gli avvisi erano atti impositivi emessi prima dei 60 giorni dall’attività di verifica e acquisizione documentale svolta il 19 e 20 luglio 2017; non risultavano specifiche ragioni d’urgenza idonee a giustificare l’emissione anticipata, sicché gli atti erano invalidi. Anche una verifica svolta per finalità diverse non esclude l’obbligo di rispettare il termine. Il secondo motivo è infondato: la CTR ha utilizzato verbali prodotti dalle parti e ha accolto un’eccezione già formulata dalla contribuente nel ricorso introduttivo, senza violare l’art. 112 c.p.c. Il terzo motivo è infondato: la motivazione sulla territorialità è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza secondo cui la fideiussione si perfeziona con la proposta del garante non rifiutata dal creditore; la conferma del creditore è un atto esecutivo. L’Agenzia è stata condannata a pagare alla società le spese di legittimità: euro 15.000 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, euro 200 di esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Conseguentemente, gli avvisi sono stati emessi prima dei 60 giorni previsti per la difesa della società contribuente, e sono invalidi, come accertato dalla due sentenze di merito.
Il termine dilatorio tutela la possibilità del contribuente di interloquire dopo le operazioni di accesso, ispezione o verifica. L’atto impositivo emesso prima della scadenza è illegittimo, salvo che l’Ufficio dimostri specifiche e concrete ragioni d’urgenza. Il termine decorre anche da verbali istruttori o descrittivi e indipendentemente dalla denominazione formale del verbale.
Art. 112 codice di procedura civile
In sostanza era proprio questa la domanda (petitum e causa petendi) proposta dalla contribuente nell'originario ricorso.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice decide sulla base di documenti prodotti dalle parti e accoglie una specifica eccezione già inclusa nella domanda originaria, rispettandone petitum e causa petendi.
L'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l'accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell' art. 1333 c.c., sicché l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso.
La proposta di garanzia diretta a concludere un contratto da cui derivano obbligazioni per il solo proponente produce il perfezionamento del contratto se il creditore non la rifiuta; non è necessaria un’accettazione espressa.
L'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l'accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell' art. 1333 c.c., sicché l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso.
La fideiussione si perfeziona, secondo la ricostruzione applicata dalla Corte, con la proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore; l’eventuale conferma successiva non è necessaria alla conclusione del negozio.
Art. 391 codice di procedura civile
Relativamente all'avviso n. 2017/ORA00021 interessato dalla definizione agevolata con pagamento del 5 % dell'imposta di registro ( art. 1 , comma 190, l. 197 del 2022 ) deve dichiararsi l'estinzione del processo, per cessata materia del contendere (ai sensi dell' art. 391 cod. proc. civ., sussistendo tutti i presupposti di legge, come, anche, rilevato dall'Agenzia delle entrate nella sua memoria).
La definizione agevolata perfezionata con il pagamento previsto determina, per la controversia relativa all’avviso interessato, la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo.
Art. 1, comma 190, legge n. 197/2022
Relativamente all'avviso n. 2017/ORA00021 interessato dalla definizione agevolata con pagamento del 5 % dell'imposta di registro ( art. 1 , comma 190, l. 197 del 2022 ) deve dichiararsi l'estinzione del processo, per cessata materia del contendere.
La definizione agevolata dell’avviso mediante pagamento del 5% dell’imposta comporta la cessazione della materia del contendere per la relativa controversia.
Art. 1, comma 198, legge n. 197/2022
Le spese, relative all'avviso n. (Omissis) restano a carico della parte che le ha anticipate ( art. 1 , comma 198, l. 197 del 2022 ).
Per la controversia estinta a seguito della definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Dopo una verifica fiscale, l’Amministrazione deve rispettare il termine di 60 giorni prima di emettere l’atto impositivo, anche se il verbale è istruttorio o descrittivo e anche se la verifica era stata svolta per finalità differenti.
- L’emissione anticipata è giustificabile solo in presenza di concrete ragioni d’urgenza, che l’Ufficio deve provare; la sola omissione o presenza di una motivazione nell’atto non è decisiva quanto l’effettiva sussistenza dell’urgenza.
- La natura impositiva di un avviso di liquidazione dipende dalla sua funzione effettiva e dagli effetti sulla pretesa fiscale, non dalla denominazione formale dell’atto.
- Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice decide su un’eccezione formulata nel ricorso originario, utilizzando documenti ritualmente prodotti dalle parti.
- Nella fideiussione, secondo la regola richiamata, la mancata opposizione del creditore alla proposta del garante può perfezionare il contratto senza accettazione espressa; la successiva conferma del creditore ha funzione esecutiva.
- Quando la definizione agevolata e il relativo pagamento perfezionano la procedura, il giudizio si estingue limitatamente agli atti definiti; le spese relative a quella parte restano a carico di chi le ha anticipate.
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